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Ordinanza — n. 33842/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim by rejecting retroactive application of prior contribution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's decision granting a pension to Alessandro Volpi based on pre-2010 contribution rules. Inarcassa argued that the required 30 years of service were not met because the bilateral agreement for contribution merging was only perfected after the new statutory rules took effect on March 5, 2010. The court agreed, ruling that the merged contributions could only be recognized after the payment obligation was fulfilled post-2010, thereby invalidating the claim for the earlier period.

Regesto Legislator

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Art. 26, co. 3 dello Statuto Inarcassa; Art. 12 disp. prel. cod. civ.: The transitional provision allowing access to pension under prior rules applies only when the bilateral agreement for contribution merging and the subsequent payment of the financial burden are both perfected after the new rules take effect.

Parole chiave

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pension of seniority statutory transition rules contribution merging bilateral agreement retroactive application assicurazione per la vecchiaia pensione di anzianità diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 26, co. 3 dello Statuto Inarcassa
Art. 12 disp. prel. cod. civ.
Art. 1 d.lgs. n. 509/94
l. n. 45/90

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29767/22
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5355-2017 proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, IOLANDA GENTILE che la rappresentano e difendono; - ricorrente - Oggetto inarcassa R.G.N. 5355/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC contro VOLPI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2016 R.G.N. 382/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Volpi Alessandro volta ad ottenere a carico di Inarcassa la pensione di anzianità, secondo i requisiti di anagrafici e contributivi previsti dalle disposizioni anteriori a quelle statutarie entrate in vigore il 5.3.2010 e fatte salve dalla disposizione transitoria dell’art.26, co.3 dello Statuto Inarcassa. In particolare, quanto all’anzianità contributiva necessaria per poter beneficiare dei precedenti requisiti di accesso alla pensione, riteneva la Corte che essa fosse stata raggiunta a mezzo della domanda di ricongiunzione con pregressa contribuzione versata presso l’Inps; tale contribuzione, una volta soggetta a contribuzione, era da ritenersi già presente al 5.3.2010, data successiva alla presentazione della domanda di ricongiunzione, cui peraltro Inarcassa aveva risposto vario tempo dopo.

Avverso la sentenza Inarcassa ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Alessandro Volpi resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Inarcassa deduce violazione dell’art.26 Statuto Inarcassa, dell’art.12 disp. prel. cod. civ., dell’art.1 d.lgs. n.509/94, della l. n.45/90, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Con un primo argomento, si sostiene che l’art.26, co.3 dello Statuto consentiva l’accesso alla pensione di anzianità secondo la disciplina previgente solo per coloro che al 5.3.2010 avessero maturato 30 anni di anzianità contributiva presso Inarcassa; ciò che non era pacificamenteper Volpi.

Con un secondo argomento, il motivo sostiene che, anche a voler computare l’anzianità contributiva pari a 3 anni, a seguito della ricongiunzione, questa opera non retroattivamente ma solo a far data dal pagamento dell’onere economico che, nel caso di specie, si ebbe dopo il 5.3.2010, sicché a quella data non si poteva ritenere acquisita l’anzianità contributiva richiesta dall’art.26, co.3 dello Statuto Inarcassa. Il motivo è fondato.In fatto risulta dalla sentenza impugnata che la domanda di ricongiunzione fu avanzata prima del 5.3.2010, data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie Inarcassa; che Inarcassa comunicò a Volpi l’ammontare dell’onere economico in data successiva al 5.3.2010, ovvero il 7.6.2010 e che il pagamento da parte di Volpi si ebbe il 20.10.2010.

La controversia riguarda il momento in cui assume rilevanza l’anzianità contributiva maturata presso Inps e ricongiunta a quella maturata presso Inarcassa; se cioè tale anzianità si debba collocare temporalmente nel periodo in cui fu maturata e quindi antecedentemente al 5.3.2010, oppure successivamente al 5.3.2010. Reputa il collegio che vada data preferenza a questa seconda ipotesi, con conseguente inapplicabilità dell’art.26, co.3 dello Statuto Inarcassa. Seguendo l’orientamento di questa Corte (Cass.29767/22) dal quale non v’è motivo di discostarsi, la ricongiunzione presuppone il perfezionamento del negozio bilaterale tra le parti, e prescinde dalla tempestività o meno della comunicazione di Inarcassa avente ad oggetto l’importo economico da pagare.

Al perfezionamento del negozio bilaterale deve poi seguire il pagamento dell’onere economico da parte dell’assicurato.Questa Corte ha quindi concluso che solo il perfezionamento del negozio di ricongiunzione e del relativo pagamento permettono di definire la complessiva contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità a carico di Inarcassa. Nel caso di specie, come sopra detto, è pacifico che antecedentemente al 5.3.2010 non era perfezionato il negozio bilaterale e nemmeno si era avuto il pagamento da parte di Volpi. Non poteva dunque applicarsi l’art.26, co.3 dello Statuto Inarcassa, poiché al 5.3.2010 non era maturata l’anzianità contributiva di 30 anni.

La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado. Le spese dell’inter