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Sentenza — n. 33831/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 33831/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33831/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4348-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; -ricorrente - Oggetto Decadenza ex art. 22d.l. n. 77/1970 R.G.N.4348/2017 Cron. Rep. Ud.21/09/2023 PU contro CONTE VITA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO DE VIVO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2451/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 2422/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 93 c.p; Sentenza — n. 33831/2023 — snciv · Corte di Cassazione: e) di detto art. 14 confermava la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, tra cui rientra il D.L. n. 7 del 1970, art.

Parole chiave

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estinzione della rendita d'invalidità calcolo della rendita di vecchiaia decisioni in materia di pensione di anzianità prestazioni assicurative correnti decadenza legale contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, e vanno distratte al difensore del controricorrente come da richiesta ex art. 93 c.p.c..
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4348-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; -ricorrente - Oggetto Decadenza ex art. 22d.l. n. 77/1970 R.G.N.4348/2017 Cron. Rep. Ud.21/09/2023 PU contro CONTE VITA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO DE VIVO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2451/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 2422/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. FATTI DI CAUSA In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato il diritto di Vita Conte all'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2005 per complessive 106 giornate. L'Inps aveva disconosciuto per 80 giornate il diritto all'iscrizione negli elenchi con provvedimento del 21.1.2009notificato il 17.12.2009.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello riteneva che non si fosse verificata la decadenza sostanziale prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 poiché tale norma era stata abrogata, a far data dal 22.12.2012, dal D.L. n. 112 del 2008, art.

24. Contro la sentenza ricorre l'Inps per un solo motivo. Vita Conte resiste con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. in L. n. 83 del 1970, D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008, D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5 conv. in L. n. 111 del 2011. Secondo l'Istituto il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 non sarebbe stato abrogato dal D.L. n. 112 del 2018, art. 24 in quanto quest'ultima norma aveva mantenuto in vigore la L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15 e il comma 17, lett.

e) di detto art. 14 confermava la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, tra cui rientra il D.L. n. 7 del 1970, art.

22. Il motivo è manifestamente infondato. Essendo pacifico in fatto che il provvedimento di disconoscimento dell'Inps data 21.1.2009 ed è quindi successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. in L. n. 133 del 2008, resta solo da verificare se tale ultima norma abbiacomportato l'abrogazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 eliminando la decadenza ivi prevista. Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 26161/16, poi seguita da una serie di pronunce conformi (Cass.23703/17, Cass. 16661/18, Cass. 21737/18, Cass.4305/20, Cass. 41469/21), ha affermato che la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. con mod. dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv. con mod. dalla L. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal D.L. n. 98 del 2011, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011.

In particolare, la sentenza n. 26161/16 ha specificato che il richiamo invocato dall'Inps alla L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 17, lett.

e) che fa salva la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, è irrilevante, poiché tale comma non è fatto salvo dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 il quale ha invece mantenuto la vigenza dei soli commi 14 e 15 della L. n. 246 del 2005, art. 14.Dall'orientamento consolidato di questa Corte non v’e' motivo di discostarsi, non presentando il ricorso rilievi giuridici decisivi in senso contrario. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, e vanno distratte al difensore del controricorrente come da richiesta ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate per il presente grado in Euro 2000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; spese da distrarsi in favore dell’avvocato Marcello De Vivo. La Corte dà atto che sussiste il presupposto processuale di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2