Cassation court allows INPS appeal, ruling three-year statute of limitations applies to pension recalculation requests filed after July 2011.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the First Instance judgment, holding that the three-year statute of limitations applies to pension recalculation requests filed after July 2011. The INPS argued the lower court erred by excluding the limitation period, citing a specific legislative novella. The Court rejected this, noting the request was filed years after the new law's entry into force, thereby triggering the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, ultimo comma, D.P.R. n. 639/70; Art. 252 d.a. c.c.: The three-year statute of limitations for pension recalculation requests applies to claims filed after the entry into force of the relevant legislative novella, regardless of when the administrative act was originally issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28613-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - Oggetto Decadenza riliquidazione art.47 d.p.r. R.G.N. 28613/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC contro MUSIG BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVA GOTTI, GIANPAOLO GALOPIN, MARIA TERESA BETTELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 153/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 56/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste dichiarava il diritto di Bruno Musig, già dipendente di Enel, alla riliquidazione della pensione in applicazione di quanto disposto dall’art.3, co.2 d.lgs. n.562/96 e quindi calcolando l’80% rispetto all’ultima retribuzione su tutte le voci retributive pensionabili secondo la norma generale dell’art.12 l. 153/69. Per quanto rileva in questa sede, la Corte escludeva che la decadenza triennale relativa Bruno Musig resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.252 d.a. c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la decadenza, invece applicabile dall’entrata in vigore del d.l. n.98/11 ai sensi dell’art. 252 d.a. c.c., come statuito da questa Corte a sezioni unite n.15352/15 in tema di decadenza dell’azione volta al riconoscimento dell’indennizzo ex l. n.210/92.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 citando i precedenti di questa Corte, nn.21319/16 e 11313/17, i quali però sono inconferenti, poiché riguardano casi in cui la novella introdotta con l’art.38, co.4 d.l. n.98/11 era intervenuta già a processo in corso. Dette pronunce l’hanno quindi ritenuta inapplicabile, argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n.69/14, di illegittimità costituzionale dell’art.38, co.4 d.l. n.98/11 nella sua applicabilità anche ai processi in corso.
Nel caso di specie, al contrario, la domanda amministrativa di riliquidazione è del 2015, e il processo è iniziato nel luglio 2015, quando l’art.38, co.4 era entrato in vigore da anni. Rispetto alla fattispecie presente, una volta stabilita l’irrilevanza di C. cost. n.69/14 e l’inconferenza dei precedenti citati, va invece richiamato il diverso e consolidato orientamento di questa Corte, sorto a seguito di Cass. S.U. n.15352/15, che ha affermato l’applicabilità della decadenza triennale di cui all’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ovvero il 6.7.2011, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 252 d.a. c.c., il termine triennale si computa solo a partire dall’entrata in vigore della novella, e quindi dal 6.7.2011.
Tale assunto è stato affermato da questa Corte (Cass.5576/96, Cass.24772/22) in casi del tutto analoghi al presente, dove si dibatteva di adeguamento della pensione per i dipendenti Enel ai sensi dell’art.3 d.lgs. n.562/96. È stato poi ribadito altre volte riguardo ad altri casi di riliquidazione del trattamento previdenziale, precisandosiche la decadenza opera non per le differenze relativea tutti i ratei dell’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale (Cass.30782/22, Cass.24772/22).
Da ultimo, precedente sovrapponibile al presente, è stato deciso nel senso qui esposto da Cass.26730/23. Non essendosi conformata a tali principi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione,affinch é e