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Ordinanza — n. 33778/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33778/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33778/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24049-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - Oggetto Decadenza da CIGS R.G.N. 24049/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC contro GRISENDI NILO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FORNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 366/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33778/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda del pilota Nilo Grisenti volta a far accertare che il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito dal 14.10.08 al 14.2.10 non poteva esser fatto decadere ai sensi dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con mod. in l. n.160/88, come invece formalizzato in provvedimento dell’Inps, sulla base della omessa preventiva comunicazione all’ente dello svolgimento di una nuova attività lavorativa presso una nuova compagnia aerea.

Parole chiave

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integrazione nell'assicurazione disoccupazione compensazione ed assistenza ai passeggeri indennità di disoccupazione dell'assicurato indennizzo per rumore aeroportuale rendita per menomazione dell'integrità assegno per il periodo d'introduzione
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24049-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - Oggetto Decadenza da CIGS R.G.N. 24049/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC contro GRISENDI NILO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FORNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 366/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda del pilota Nilo Grisenti volta a far accertare che il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito dal 14.10.08 al 14.2.10 non poteva esser fatto decadere ai sensi dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con mod. in l. n.160/88, come invece formalizzato in provvedimento dell’Inps, sulla base della omessa preventiva comunicazione all’ente dello svolgimento di una nuova attività lavorativa presso una nuova compagnia aerea.

Riteneva la Corte che la comunicazione di nuova occupazione data dal pilota all’Inps fo sse tempestiva, poiché antecedente al periodo di addestramento teorico- pratico presso il nuovo vettoree da considerarsi, ai sensi della circolare INPS n.73/08 , periodo non lavorativo e quindi neutro, finalizzato a preservare il precedente brevetto per il volo aereo. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un unico motivo illustrato da memoria. Grisendi Nilo Mario resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 8, co.5 d.l. n.86/88 conv. in l. n.160/88, con riferimento agli artt.1-bis, co.1, 1-ter d.l. n.249/04 conv. in l. n.291/04, nonché violazione dell’art.2033 c.c. Si sostiene che la comunicazione all’Inps fu data dopo l’inizio di un rapporto di lavoro nuovo, a tempo indeterminato, e che l’esonero della previa comunicazione all’Inps circa la nuova occupazione lavorativa è previsto dalla circolare Inps nel solo caso in cui l’attività di addestramento sia finalizzata esclusivamente a mantenere il brevetto e non quando l’attività di addestramento rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro.

Il motivo è fondato. Preliminarmente, in relazione alla sussistenza della legittimazione dell’Inps va ricordato che è l’Inps il soggetto passivo dell’