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Decreto — n. 33737/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33737/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33737/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21281/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -ricorrente- contro LEDEZMA SAAVEDRAM, LY FATIMATA, MATERA ROVENA, KA AMINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S), NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H) -controricorrenti- nonchè contro PALUSHANI GJYSTINA, ZAHID IRAM, BEHIRY AYDA MOHAMEDZAKARIA ABDELWAHAB, KAUR RAMANDEEP -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1/2019 depositata il 08/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33737/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese processuali, che sussistono i presupposti per l’integrale compensazione poiché gli interventi chiarificatori della Corte sono successivi al deposito del ricorso.

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione continuazione delle prestazioni d'invalidità mantenimento della previdenza prestazioni assicurative correnti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21281/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -ricorrente- contro LEDEZMA SAAVEDRAM, LY FATIMATA, MATERA ROVENA, KA AMINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S), NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H) -controricorrenti- nonchè contro PALUSHANI GJYSTINA, ZAHID IRAM, BEHIRY AYDA MOHAMEDZAKARIA ABDELWAHAB, KAUR RAMANDEEP -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1/2019 depositata il 08/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese processuali, che sussistono i presupposti per l’integrale compensazione poiché gli interventi chiarificatori della Corte sono successivi al deposito del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedim