Ordinanza — n. 33728/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 1210-2023 proposto da: ROCCHI STEFANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANUEL GALDO; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO; Oggetto Sanzioni disciplinari rapporto privato R.G.N. 1210/2023 Cron.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 33728/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 1210/2023 Cron.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1210-2023 proposto da: ROCCHI STEFANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANUEL GALDO; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO; Oggetto Sanzioni disciplinari rapporto privato R.G.N. 1210/2023 Cron.
Rep. Ud. 07/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2953/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2022 R.G.N. 2987/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che,con la sentenza n. 2953/2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore intimata da Poste Italiane spaal dipendente Stefano Rocchi; cheavverso tale sentenza il predetto Rocchi ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; chePoste Italiane spa ha resistito con controricorso; cheil collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 27.2.2023, redatto innanzi alla Commissione Sindacale di Conciliazione in Roma, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Stefano Rocchi; chetale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso