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Decreto — n. 33723/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33723/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33723/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18162/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) -ricorrente- contro CHALAL HAPREET KAUR, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.51/2019 depositata il 05/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33723/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese processuali, che sussistono i presupposti per l’integrale compensazione in ragione dei recenti interventi chiarificatori.

Parole chiave

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sicurezza sociale dei lavoratori migranti rimborso dei contributi agli stranieri divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero indennità di dislocazione e di espatrio diritto all'assistenza sociale cittadini stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese processuali, che sussistono i presupposti per l’integrale compensazione in ragione dei recenti interventi chiarificatori.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18162/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) -ricorrente- contro CHALAL HAPREET KAUR, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.51/2019 depositata il 05/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese processuali, che sussistono i presupposti per l’integrale compensazione in ragione dei recenti interventi chiarificatori.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;