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Ordinanza — n. 33722/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33722/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33722/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 4384-2023 proposto da: CNPR - ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA N. 22, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO D'ISIDORO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro SEREGNI MARINA GIOVANNA; -intimata - Oggetto R.G.N.4384/2023 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 4164/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 19541/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 bis c.p; Ordinanza — n. 33722/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 22, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO D'ISIDORO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro SEREGNI MARINA GIOVANNA; -intimata - Oggetto R.G.N.4384/2023 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 4164/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 19541/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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incasso dei contributi di mantenimento pagamento delle rendite d'invalidità contributi di previdenza impagati pagamento delle prestazioni pensione alimentare d'indigenza compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 391 bis c.p
Rilevato che: CNPR – Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore deiRagionieri e Periti Commerciali (d’ora in avanti CNPR)ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 4384-2023 proposto da: CNPR - ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA N. 22, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO D'ISIDORO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro SEREGNI MARINA GIOVANNA; -intimata - Oggetto R.G.N.4384/2023 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 4164/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 19541/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: CNPR – Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore deiRagionieri e Periti Commerciali (d’ora in avanti CNPR)ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 4164/2023 emessa il 24 novembre 2022 e pubblicata il 10 febbraio 202 3 , con cui questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, nei confronti di CNPR, da Marina Giovanna Seregni condannandola al pagamentodelle spese processuali, liquidate in E. 2000,00 per compensi, oltre ad E. 200,00, rimborso forfetario al 15% ed accessori come per leggeed esborsi ; la Corte ha tuttavia, in dispositivo, condannato la ricorrente a pagare tali somme in favore dell'INPS, estraneo al processo, e non in favore della parte controricorrente; risulta in atti che in effetti l’ordinanza n. 4164/2023 è incorsa nell’errore materiale indicatodalla parte istante ; rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che l'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 4164/2023nella parte del dispositivo, a pag. 2, dopo le parole "spese del giudizio di legittimità" rechi l'indicazione "in favore di CNPR – Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ", in luogo“