Ordinanza — n. 33698/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, resistito con controricorsoda Tania Guidubaldi, ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Maurizio Riommi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 93 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33698/2023 — snciv · Corte di Cassazione: con propria istanza, TaniaGuidubaldi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, in cui le spese di lite sono state distratte in favore dell’Avv. Maurizio Riommi. Considerato che: 1.dall'esame degli atti di causa risulta che effettivamente Tania Guidubaldi era rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Maria De Grandis e Giuseppe Nastasi, i qualinel controricorso avevano chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., mentre l’avv. Maurizio Riommi non aveva partecipato al giudizio; 2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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rezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, resistito con controricorsoda Tania Guidubaldi, ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Maurizio Riommi;
2. con propria istanza, TaniaGuidubaldi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, in cui le spese di lite sono state distratte in favore dell’Avv. Maurizio Riommi. Considerato che: 1.dall'esame degli atti di causa risulta che effettivamente Tania Guidubaldi era rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Maria De Grandis e Giuseppe Nastasi, i qualinel controricorso avevano chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., mentre l’avv. Maurizio Riommi non aveva partecipato al giudizio; 2.
è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’indicazione, contenuta nella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore dell’Avv. Maurizio Riommi, che non ha rappresentato né difeso i controricorrenti in quel giudizio;3. deve dunque essere accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017), che si riscontra nella ordinanza di questa Corte n. 7786 del 2023 riguardo alla individuazione dell’avvocatoantistatario;
4. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7786/2023, nel senso che l’enunciato : ” dell’avv. Maurizio Riommi, dichiaratosi antistatario” de ve essere eliminato e sostituito con l’enunciato: “degli Avv.ti Tommaso De Grandis e Giuseppe Nastasi, dichiaratisi antistatari”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 7786 del 2023 di questa Corte , dopo la locuzione «con distrazione a favore», sia eliminato l’enunciato: “dell’avv. Maurizio Riommi, dichiaratosi antistatario”,e sostituito con il seguente enunciato: «degli avvocati Tommaso Maria De Grandis e Giuseppe Nastasi,dichiaratisi antistatari». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, nella Adunanza cam