Ordinanza — n. 33637/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso 5133-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, Oggetto Iscrizione alle gestione commercianti per i familiari R.G.N. 5133/2017 Cron. Rep.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33637/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.613/66, e degli artt.1 e 2 l. n.1397/60, per avere la Corte escluso l’obbligo di iscrizione in capo al titolare di s.r.l. rispetto all’attività lavorativa svolta dai familiari coadiutori. Il motivo è fondato. Questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore (Cass.31286/19, Cass.1559/20).
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5133-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, Oggetto Iscrizione alle gestione commercianti per i familiari R.G.N. 5133/2017 Cron. Rep.
Ud. 27/09/2023 CC EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro MARASCO MARIO, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA CENTRO S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 56/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di Marasco Mario, socio unico della Marapici s.r.l., avverso l’iscrizione a ruolo della pretesa dell’Inps per mancata contribuzione alla Gestione speciale commercianti in relazione all’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore, non socio, Marasco Francesco.
Riteneva la Corte che l’iscrizione del titolare dell’impresa commerciale per l’attività lavorativa svolta in essa dai familiari fosse prevista solo in caso di società di persone, e non anche in caso di s.r.l. Avverso la sentenza, Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo. Marasco Mario ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. sono rimasti intimati. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.613/66, e degli artt.1 e 2 l. n.1397/60, per avere la Corte escluso l’obbligo di iscrizione in capo al titolare di s.r.l. rispetto all’attività lavorativa svolta dai familiari coadiutori. Il motivo è fondato. Questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore (Cass.31286/19, Cass.1559/20).
La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto orientamento e va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per i conseguenti acce