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Ordinanza — n. 33578/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court holds that indefinite employment contracts lack stability, making pre-2012 salary arrears prescribe upon termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33578/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the portion of Telecom Italia's appeal regarding salary arrears accrued before July 2007, ruling they were prescribed upon the employee's termination. While the lower court had found no prescription interruption, the Supreme Court applied the principle that indefinite contracts lack stability, causing the prescription period to run from the end of the relationship. Consequently, the company was ordered to pay only the arrears from July 1, 2007, with the remaining half of the litigation costs shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4; Art. 2935 c.c.: In the absence of a stability regime for indefinite-term employment contracts, the prescription period for rights not prescribed at the time of Law 92/2012 runs from the termination of the employment relationship.

Parole chiave

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indefinite employment stability prescription of salary arrears termination of contract Labor Code provisions Supreme Court precedent adattamento delle retribuzioni compenso per prestazioni branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 4 c.c.
Art. 2935 c.c.
Law n. 92/2012
D.Lgs n. 23/2015
Art. 380 bis 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. Successivamente alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocatodecidendo la causa nei termini di cui al dispositivo incalce.
Art. 384 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/09/2022 n. 26246
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13431-2022 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE FEO; -ricorrente - contro ROTUNDA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5265/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 2397/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE Emanuele Rotundaconvenne in giudizio Telecom Italia s.p.a. deducendo di aver svolto dal maggio 2007 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. corrispondenti alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere inquadrato dal 1 agosto 2007 nella qualifica indicata e Oggetto Differenze retributive prescrizione R.G.N.13431/2022 Cron. Rep. Ud.20/09/2023 CC domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge. Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto.

Pertanto, condannarono la società al pagamento delle differenze retributive sin dal 1° maggio 2007. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Giuseppe Visone ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. Successivamente alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocatodecidendo la causa nei termini di cui al dispositivo incalce.

RITENUTO CHE Il ricorso è fondatonei termini di seguito esposti. Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass.06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre).

A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che, nel caso in esame, sono prescritti i ratei maturati prima del 18 luglio 2007. Come risulta dalla sentenza della Corte di appello, infatti, la società oggi ricorrente è stata condannataal pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.5.2007(così la sentenza di appello qui impugnata al primo paragrafo di pag. 2 ) . Pertanto, incontroversa l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti aldeposito del ricorso di primo grado (del 15.3.2017),va preso atto del fatto che i ratei più risalenti di maggioe giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) si erano oramai prescritti.

Ne consegue chein tali limiti il ricorso di Telecom Italia s.p.a. è fondatoe la sentenza impugnata , in tali ristretti limiti, deve essere cassata. Rileva poiil Collegio che è possibile procedere, sensi dell’art.384 comma 2 c.p.c., alla decisione nel merito della causa poiché non sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, e , accertata come detto l’intervenuta prescrizione dei ratei di maggio e giugno del 2007, la società ricorrente resta tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1 luglio2007 con gli accessori dovuti per legge .

Quanto alle spese, valutato l’esito complessivo della lite e tenuto conto del limitato accoglimentodel ricorso, le stesse devono essere tenute ferme per i gradi di merito mentre per il giudizio di cassazione possono essere compensate per metà tra le parti. La restante metà, liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico della società che è prevalentemente soccombente e deve essere distrattain favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari.

P.Q.M.

La Corte riconvocatasi nella medesima composizione così decide: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel meritodichiara prescritti i ratei di maggio e giugno 2007; condanna la società ricorrente al pagamento dei ratei maturati dal 1° luglio2007 con gli accessori dovuti per legge. Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà che liquida in € 2 . 2 50,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie