Decreto — n. 33571/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24516/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -ricorrente- contro MUNIR MUHAMMAD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.702/2018 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33571/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione dei recenti interventi chiarificatori, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24516/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -ricorrente- contro MUNIR MUHAMMAD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.702/2018 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione dei recenti interventi chiarificatori, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Co