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Ordinanza — n. 33551/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; appellant condemned to pay costs due to lack of acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33551/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by IBM Italia against the Milan Court of Appeal dismissed. Although IBM had notified a unilateral withdrawal of the appeal, the opposing party, Giuseppe Bolchino, did not accept this withdrawal. Consequently, the court ruled that the appeal was extinguished but the appellant must bear the litigation costs because the withdrawal lacked the required acceptance to avoid financial liability.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of an appeal is extinguishing upon notification, but if unaccepted by the opposing party, the appellant remains liable for the costs of the proceedings.

Parole chiave

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unilateral withdrawal appeal acceptance required costs extinguishment of proceedings litigation cost allocation cassation appeal dismissal retribuzione non pagata restituzione delle indennità di disoccupazione rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27746/2021
Cassation appeal dismissed due to withdrawal; respondent not adhering to withdrawal triggers cost liability on appellant.
Cass. 3971/2015
Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass.
Cass. 9857/2011
Cass. 21894/2009
Cass. 28675/2005
Cass. SS.UU. 3876/2010
3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass.
Cass. 266/2019
3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.
Cass. 2259/2013
Cass. SS. UU. 1923/1990
266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass.
Cass. 23840/2008
1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);
Cass. 4446/1986
Cass. 27359/2021
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
Cass. 2317/2016
Cass. 27082/2021
Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal with counterparty acceptance and settlement agreement.
Cass. 23113/2021
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16596-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio LEGALE BRUGNATELLI - ICHINO, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; - ricorrente - contro BOLCHINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e Oggetto TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA R.G.N. 16596/2022 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC difende unitamente agli avvocati ELENA POLI, SILVIA INGEGNERI, SAVINA BOMBOI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1616/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 982/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano respingeva l’appello di IBM Italia avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1058/20 ottenuto da Giuseppe Bolchino per l’importo di € 79 . 048,80 a titolo di retribuzioni per il periodo aprile 2018 – aprile 2020 in forza di precedente sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo di azienda a Modis Italia;

2. per la cassazione della sentenza ha p roposto ricorso IBM Italia, affidato a 6 motivi; i l lavorat ore h a resistito con controricorso;

3. l a società ricorrent e ha successivamente notificato all a controparteatto di rinuncia al ricorso a spese compensate; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);2. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere cd. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali:

Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);

3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass.27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che lacondanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021);

4. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);

5. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico dellarinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre accessori di legge, d