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Ordinanza — n. 33545/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33545/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10825-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; - ricorrente - contro BONACCORSO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e Oggetto TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA R.G.N. 10825/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 2112 c.c, art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 33545/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 10825/2022 Cron.

Parole chiave

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retribuzione non pagata rinuncia a pretese di salario restituzione delle indennità di disoccupazione indennità di buonuscita disdetta per rappresaglia indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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art. 2112 c.c
793,95 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2019 – maggio 2020 in forza di precedente se n tenza del Tribunale di Roma con cui il subingresso di Modis Italia nel rapporto di lavoro precedentemente in essere con IBM era stato ritenuto non conforme al disposto di cui all’art. 2112 c.c.;
art. 390 c.p
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10825-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; - ricorrente - contro BONACCORSO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e Oggetto TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA R.G.N. 10825/2022 Cron.

Rep. Ud. 25/10/2023 CC difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1317/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 640/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano respingeva l’appello di IBM Italia avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1636/20 ottenuto da Alfredo Bonaccorso per l’importo di € 30 . 793,95 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2019 – maggio 2020 in forza di precedente se n tenza del Tribunale di Roma con cui il subingresso di Modis Italia nel rapporto di lavoro precedentemente in essere con IBM era stato ritenuto non conforme al disposto di cui all’art. 2112 c.c.;

2. per la cassazione della sentenza ha p roposto ricorso IBM Italia, affidato a 6 motivi; i l lavorat ore h a resistito con controricorso;

3. l a società ricorrent e ha successivamente notificato all a controparteatto di rinuncia al ricorso a spese compensate; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);

2. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizioma privo del carattere cd. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);

3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass.27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che lacondanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021);

4. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);

5. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico dellarinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensoridi parte controricorrente dichiaratisi antistatari, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre accessori di legg