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Ordinanza — n. 33522/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33522/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33522/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9747-2022 proposto da: IKEA ITALIA RETAIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio DELOITTE LEGAL, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MASSIMO FAILLA; - ricorrente - contro BONETTI PAOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GENCHI; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012 R.G.N. 9747/2022 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33522/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9747/2022 Cron.

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto disdetta ingiustificata perdita dell'impiego scadenza di disdetta disdetta per rappresaglia desistenza dall'azione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9747-2022 proposto da: IKEA ITALIA RETAIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio DELOITTE LEGAL, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MASSIMO FAILLA; - ricorrente - contro BONETTI PAOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GENCHI; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012 R.G.N. 9747/2022 Cron.

Rep. Ud. 25/10/2023 CC avverso la sentenza n. 46/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 1312/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, per quanto qui rileva,ha rigettato l’appello di Ikea Italia Retail avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione all’ordinanza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento intimato a Paolo Angelo Bonetti il 24/9/2020 con le conseguenze di cui all’art. 18, comma 4, St.

Lav.;

2. per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con 3motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

3. successivamente è stata depositat a memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente dichiarazione di abbandonare il giudizio e richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, essendo intervenuto accordo definitorio di ogni questione tra le parti; CONSIDERATO CHE 1. dalla memoria congiunta dei rispettivi procuratori risulta che le parti sono pervenute ad un accordo definitorio della controversia;

2. la presente causa può pertanto essere decisa in conformità della richiesta delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere a spese compensate;

3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018; Cass. n. 24632/2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso