Court dismisses appeal due to parties reaching a settlement agreement ending the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following a joint memorandum submitted by both parties. IKEA Italia Retail S.R.L. had appealed a lower court ruling against Paolo Angelo Bonetti regarding his dismissal under Law 92/2012, but the laborer's defense abandoned the litigation. The court granted the request to terminate the proceedings with offsetting costs because the parties had reached a definitive settlement agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach a settlement agreement that renders the contested judgment ineffective, the subject matter of the dispute ceases and no further unified contribution is due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30608-2021 proposto da: IKEA ITALIA RETAIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio DELOITTE LEGAL, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MASSIMO FAILLA; - ricorrente - contro BONETTI PAOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GENCHI; Oggetto LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012 R.G.N. 30608/2021 Cron.
Rep. Ud. 25/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1161/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2021 R.G.N. 510/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milanoha rigettato l’appello di Ikea Italia Retail avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione all’ordinanza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento intimato a Paolo Angelo Bonetti il 12/3/2019con le conseguenze di cui all’art. 18, comma 4, St.
Lav.;
2. per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con 4 motivi , cui ha resistito il lavoratore con controricorso;
3. successivamente è stata depositat a memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente dichiarazione di abbandonare il giudizio e richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, essendo intervenuto accordo definitorio di ogni questione tra le parti; CONSIDERATO CHE 1. dalla memoria congiunta dei rispettivi procuratoririsulta che le parti sono pervenute a d un accordo definitorio della controversia;
2. la presente causa può pertanto essere decisa in conformità della richiesta delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere a spese compensate;3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018; Cass. n. 24632/2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma ne