Ordinanza — n. 33382/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA BUCONI. FATTO 1. La Corte d’appello di Trieste, in accoglimento del gravame proposto da Enrico Benzoni avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittima ed annullava la sanzione disciplinare al medesimo comminata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste col verbale dell’Ufficio per l’Attività Disciplinare n.3 del 27.5.2015 e ordinava all’Azienda ad eliminare dal fascicolo personale del dipendente lo stesso provvedimento ed ogni atto e documento del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione del 23.2.2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, art. 112 cod. proc. civ, art. 9 legge n. 27/2012, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 33382/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Enrico Benzoniha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO1. Con il primomotivo di ricorso, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Sostiene che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui l’esposto era stato inoltrato all’Ufficio per l’Attività Disciplinare (e dunque dal 3.2.2015), addebitando alla Corte territoriale di averlo fatto erroneament e decorrere dal quinto giorno successivo alla data di presentazione dell’esposto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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A BUCONI. FATTO 1. La Corte d’appello di Trieste, in accoglimento del gravame proposto da Enrico Benzoni avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittima ed annullava la sanzione disciplinare al medesimo comminata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste col verbale dell’Ufficio per l’Attività Disciplinare n.3 del 27.5.2015 e ordinava all’Azienda ad eliminare dal fascicolo personale del dipendente lo stesso provvedimento ed ogni atto e documento del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione del 23.2.2015.
2. La Corte territoriale riteneva infondata la doglianzadel Benzoni relativa alla mancata comunicazione del verbale del 27.5.2015 con cui gli era stata comminata la sanzionee considerava estranei alla materia del contendere i fatti denunciati all’U.R.P. dai signori Trenta, Brossi e Parisi, in quanto, pur essendo stati oggetto di contestazione disciplinare, non avevano portato all’applicazione di sanzioni.
3. Escludeva che il mancato rispetto del termine di 5 giorni tra il momento della segnalazione del signor Brezovic all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e quello della trasmissione della medesima segnalazione da parte d ell’URP all’Ufficio per l’Attività Disciplinare (UAD) avesse viziato il successivo procedimento e l’atto conclusivo del medesimo, ma riteneva violato il termine per la conclusione del procedimento disciplinare.
4. Considerava generica , ed incongruente rispetto alla segnalazione da cui aveva preso avvio, la contestazione disciplinare relativa all’esposto del sig. Delak, ed escludeva cheil Benzoni fosse tenuto a smentire il suddetto esposto.
5. Avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motiv i , illustrat i da memoria.
6. Enrico Benzoniha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO1. Con il primomotivo di ricorso, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Sostiene che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui l’esposto era stato inoltrato all’Ufficio per l’Attività Disciplinare (e dunque dal 3.2.2015), addebitando alla Corte territoriale di averlo fatto erroneament e decorrere dal quinto giorno successivo alla data di presentazione dell’esposto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Con il secondo mezzo, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed in subordine dell’art. 101 comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la decadenza dell’Amministrazione dall’azione disciplinare per ragioni del tutto diverse da quelle dedotte in giudizio dal Benzoni, che non aveva mai eccepito la violazione del termine di 120 giorni per l’adozione delle sanzioni disciplinari maggiormente afflittive.
3. Con la terza censura, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 9 legge n. 27/2012 in relazione agli artt. 1, 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;denuncia inoltre la violazione dell’art. 111 Cost. per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale nella liquidazione delle spese ha superato i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 senza motivarela relativa decisione.
4. Il primo motivo è fondato. 5.Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui : "In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il ter mine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento -coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della strutturain cui il dipendente lavora." (Cass. n. 20733/2015).
Nel solco di tale impostazione, si è chiarito che qualora non sia possibile individuare un dirigente o un responsabile dell’Ufficio interessato competente, il termine per concludere il procedimento disciplinare non può che decorrere, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, dalla data in cui la notizia dell’illecito è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari (Cass. n. 20730/2022). La sentenza impugnatanon si è attenuta a tali principi, avendo individuato il dies a quo ai fini del computo del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare relativo alla segnalazione del sig.
Brezovic nella data di ricezione de l l’esposto da parte dell’Ufficio Relazioni con il pubblico ( ufficio diverso sia dal Responsabile della struttura che dall’UPD), o nel quinto giorno successivo, e va pertanto cassata.
6. Stante la fondatezza del primo motivo, il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.
7. In conclusione,il primo motivo va accolto, assorbiti gli altri ; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione. PQM la Corte accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Triestein