Cassation court dismisses appeal and declares matter ended due to parties' settlement agreement reached during proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the contested matter ended after the INPS and the public employee reached a settlement agreement during the proceedings. The lower court had previously awarded the employee additional remuneration for work performed outside his official hours. Consequently, the appeal was no longer necessary as the dispute was resolved amicably between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during cassation proceedings, the court must declare the contested matter ended, rendering further examination of the appeal's merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12838-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente - contro MIRTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIENI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA;
Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.12838/2021 Cron. Rep. Ud.07/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 830/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2021 R.G.N. 2872/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 5 marzo 2021, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Claudio Mirti nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate nel secondo quadrimestre del 2013; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di incarico professionale che ben poteva essere conferito dall’Istituto medesimo, così dovendosi interpretare l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il cui espletamento era previsto al di fuori dell’orario di lavoro; -che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Mirti; -che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato; -che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di l