Decreto — n. 32880/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32880/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22304/2022 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE BONELLI EREDE -LOMBARDI PAPPALARDO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati SOMMARUGA ANNA GRAZIA (SMMNGR66D59C273G), NEGRI ANTONELLA (NGRNNL64H58L319W), GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y), PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) -ricorrente- contro PASINI SARAH, MARTINA VITO FRANCESCO, FERRERO FABIO, GIACCARI GRAZIA AMELIA, MODESTO FILIPPO, MELLO ANNA, DE GIORGI SANDRO DOMENICO, FULGENZI ANNALISA, MANGIA MARIANGELA, ZAGARI ALESSANDRO, QUARTA ERMELINDA, PRETE CRISTINA, ANTONICA LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESIRICCARDO (BLGRCR63L12H501J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.224/2022 depositata il 05/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il