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Ordinanza — n. 32878/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the legal dispute between INPS and employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement between the INPS and the employee. Both parties submitted a conciliation agreement that resolved the underlying labor dispute and stipulated the mutual waiver of litigation costs. Consequently, the court ruled that the need for judicial protection had vanished, thereby dismissing the appeal without addressing the merits of the original case.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A settlement agreement ending the dispute between parties causes the cessation of the subject matter of the dispute, precluding the cassation court from ruling on the merits or applying the double unified contribution fee.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement INPS labor dispute double unified contribution conciliation waiver contratto di compensazione risoluzione delle controversie convenzione contro la doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8980/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13610/2020 proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. Cherubina Ciriello e Angelo Guadagnino -ricorrente - contro Angelo SCARAMUZZA, elettivamente domiciliat o in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 1 13, presso lo studio dell’avv. Marco Marieni, che lo rappresenta e dife nd e unitamente all’avv.

Antonio Talladira -controricorrente - avverso la sentenza n. 4802/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 6/4/2020; Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.13610/2020 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 / 1 1 /202 3 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato«accordo di conciliazione» , che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;

P.Q.M.

la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a nor