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Ordinanza — n. 32875/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement agreement ending the legal dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32875/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement between the parties. Marco Bernabei, representing a public employee, appealed an INPS decision regarding pension valuation, but the opposing party submitted a conciliation agreement that resolved the underlying controversy. The court ruled that this agreement eliminated the need for judicial protection, thereby dismissing the appeal and compensating litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 37 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A settlement agreement between parties that resolves the underlying dispute causes the cessation of the subject matter of the legal proceeding, precluding the application of punitive unified contribution rules.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement conciliation in litigation unified contribution public employee pension INPS valuation litigation costs ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8980/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1397/2020proposto da: Marco BERNABEI, elettivamente domiciliat o in Roma , viale delleMedaglie d’Oro n. 113 , presso lo studio dell’ avv. Marco Marieni, che lo rappresenta e dife nd e unitamente all’avv. Antonio Talladira -ricorrente - contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l ’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagliavv. Paola Massafra e Angelo Guadagnino -controricorrente - avverso la sentenza n. 2008/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 9/5/2019;

Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.1397/2020 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/11/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI ; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo fermele decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall ’ accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;

P.Q.M.

la Corte:dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma d