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Decreto — n. 32835/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32835/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32835/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15154/2023 R.G. proposto da : GH BOLOGNA SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA G.CARDUCCI 42, presso lo studio dell’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO (CSTFNC51D20F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZONI SILVIA, CASANOVA INES, CEREDI ANGELA, CECCOLI CRISTINA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA VIA DEI MILLE 5, presso lo studio dell’avvocato SERMENGHI STEFANO (SRMSFN72B13A944W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.116/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32835/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GH BOLOGNA SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA G.CARDUCCI 42, presso lo studio dell’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO (CSTFNC51D20F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZONI SILVIA, CASANOVA INES, CEREDI ANGELA, CECCOLI CRISTINA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA VIA DEI MILLE 5, presso lo studio dell’avvocato SERMENGHI STEFANO (SRMSFN72B13A944W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.116/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari calcolo e tasso di rimborso importi compensativi monetari diritto al risarcimento danni indennità compensativa compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15154/2023 R.G. proposto da : GH BOLOGNA SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA G.CARDUCCI 42, presso lo studio dell’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO (CSTFNC51D20F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZONI SILVIA, CASANOVA INES, CEREDI ANGELA, CECCOLI CRISTINA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA VIA DEI MILLE 5, presso lo studio dell’avvocato SERMENGHI STEFANO (SRMSFN72B13A944W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.116/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di. Così deciso in Roma,il 24/11/2