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Decreto — n. 32824/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32824/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32824/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32824/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo ripristino dello stato precedente coefficiente correttore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15226/2023 R.G. proposto da : GH BOLOGNA SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA CARDUCCI 42 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO (CSTFNC51D20F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro WALISZEWSKA JOANNA, BRANCHINI SARA, MAGAGNI MARIANGELA, PALMIERI CRISTINA, VENTURI CRISTINA, GESSI VALENTINA, ACCIARO FRANCESCA, IEZZI ANDREA, JUNGBAUER JOSEPHA FRANCISCUS MARIA, PENAZZI GIOIA, CALDERONI DONATELLA, BEURI FEDERICA, CHIARA STEFANIA, CRITELLI ANGELA, BIANCHI GIULIA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA VIA DEI MILLE 5 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SERMENGHI STEFANO (SRMSFN72B13A944W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.114/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2