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Ordinanza — n. 32725/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to specifically cite appellate court's reasoning on procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32725/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Geborit Ceramica S.p.A. against the Rome Court of Appeal's decision. The appellant argued that the lower court incorrectly applied labor law regarding suspension criteria but failed to specifically cite the appellate court's reasoning on procedural grounds. The court ruled that the appeal lacked autosufficiency because it did not identify the specific parts of the appellate judgment under review or explain why the appellate court's interpretation was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must specifically cite the passages of the lower court's judgment that are contested; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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appeal admissibility specific citation requirement procedural grounds Cassation procedure labor law suspension integrazione nell'assicurazione disoccupazione cassa integrazione sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 c. 8 L. n. 223/1991
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva anzitutto inconferenti i rilievi dell’appellante secondo cui l’art. 1 l.
Art. 1362 c.c.
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ric
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15980-2020 proposto da: GEBERIT CERAMICA S.P.A. (già Pozzi Ginori S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI n.134, presso lo studio degli avvocati LUIGI FIORILLO, RAFFAELE RICCARDI che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro COLARUOTOLO ERASMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N.2, presso lo studio Oggetto Cassa integrazione guadagni straordinaria Criteri di scelta dei lavoratori da sospendere R.G.N. 15980/2020 Cron.

Rep. Ud. 27/09/2023 CC dell'avvocato SALVATORE RUGGIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA DI MARCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3245/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 4426/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla Pozzi Ginori s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Cassino che, in accoglimento della domanda del lavoratore attuale controricorrente, aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento di collocazione in CIGS di quest’ultimo, con sospensione della retribuzione, per il periodo tra il 26.3.2014 e il 25.3.2015.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva anzitutto inconferenti i rilievi dell’appellante secondo cui l’art. 1 l. n. 223/1991 ha introdotto un significativo elemento innovativo, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo ex ante dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, e secondo cui i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale delle diverse operazioni, atteso che il primo giudice non aveva messo in discussione i presupposti per il ricorso alla CIGS.

Osservava che non era stato oggetto di alcuna censura il passaggio motivazionale della gravata sentenza relativo alla violazione dell’art. 1 c. 8 L. n. 223/91 per mancata specificazione delle “ragioni di ordine tecnico- organizzativo” per le quali si sarebbe ritenuto di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni, evidenziando inoltre che detta disposizione, diversamente da quanto sembrava sostenere l’appellante, si riferisce all’ipotesi in cui l’impresa stabilisca di non fare ricorso alla rotazione tra i lavoratori, e non ai criteri con cui viene operata la rotazione (mentre nella fattispecie dedotta in giudizio è pacifico che la rotazione è stata prevista dall’accordo ed era avvenuta).

Riteneva ancora che l’appellante non aveva specificamente censurato i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui dall’accordo non si evincono con univoca chiarezza i criteri in base ai quali sarebbe avvenuta la rotazione e le concrete modalità applicative di tali criteri, e che non aveva censurato in alcun modo i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui tali omissioni non sono suscettibili di sanatoria attraverso un’integrazione giudiziale e secondo cui per tali ragioni la prova articolata è inammissibile, sicché erano infondate le doglianze relative alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Rilevava, infine, che non erano state in alcun modo censurate le statuizioni della sentenza impugnata, secondo cui l’esigenza di concertazione dei criteri di scelta possa ritenersi soddisfatta per il solo fatto che sia stato raggiunto un accordo e secondo cui la l. n. 223/91 e la l. n. 164/1975 non sono state abrogate dall’art. 13 del d.P.R. 218/2000; e che parimenti non censurate sono le statuizioni relative alla qualificazione della fattispecie in termini di violazione delle garanzie procedurali di cui all’art. 1, commi 7 e 8, l. n. 223/91 piuttosto che di non corretta applicazione del meccanismo della rotazione, a fronte della riscontrata assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere e delle modalità applicative dello stesso, nonché della mancanza di ogni indicazione idonea a riempire di contenuti il concetto di “fungibilità” per la comparazione delle professionalità.

3. Avverso tale decisione, Geberit Ceramica s.p.a. (già Pozzi Ginori s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. L’intimato ha resistito con controricorso e successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo la società ricorrente denuncia ex art. 360 n.

3) c.p.c. la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 223/1993, art. L. 223/1991 comma 8 e e l. 164/1975 e 2 DPR 218/2000”. Secondo la stessa, a differenza di quanto ritenuto dai precedenti organi giudicanti, la società e le organizzazioni sindacali hanno individuato specifici ed oggettivi criteri di scelta del personale da sospendere dall’attività lavorativa determinati in base “a esigenze tecnico organizzative aziendali indispensabili per il processo di riorganizzazione e, tenuto conto della evidente fungibilità e degli oggettivi livelli professionali dei lavoratori, a salvaguardia degli obiettivi di competitività funzionali al rilancio”. Assume che, in ragione di tutto quanto dedotto, qualora, prima il Tribunale di Cassino e poi la Corte di appello di Roma, avessero correttamente interpretato il contenuto dell’accordo sindacale in conformità alla disciplina vigente ed in conformità della giurisprudenza in materia di Cassa integrazione sarebbero giunti ad una pronuncia diametralmente opposta ed avrebbero rigettato ogni domanda proposta dal lavoratore.

2. Ritiene il Collegio che detta censura sia infondata.

3. La Corte distrettuale, dopo aver premesso quanto ritenuto dal primo giudice e aver riferito i motivi di gravame della società allora appellante (cfr. seconda, terza e quarta facciata della sua sentenza), ha ritenuto, come emerge dalla narrativa che precede, che la gran parte di valutazioni e statuizioni del Tribunale, secondo i casi, fosse stata non specificamente censurata o per nulla censurata dall’appellante (v. in extensofacciate quarta e quinta).

4. A fronte di tali motivate valutazioni della Corte di merito, la censura in esame, formulata esclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., risulta priva di fondamento.

5. Più in particolare, pur tenendo conto – invero parzialmente (cfr. pagg. 3-4 del ricorso in esame) –dei singoli passaggi motivazionali e statuizioni giudicati dalla Corte di merito non censurati o non specificamente censurati dall’allora appellante, l’attuale ricorrente ripropone essenzialmente la tesi secondo la quale la disciplina vigente in tema di collocazione in CIGS ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex antealle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti, e che, pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale delle diverse operazioni. 5.1.

Orbene, come già riferito in narrativa, si tratta praticamente dell’unico punto di censura in secondo grado che la Corte territoriale aveva respinto nel merito, giudicandolo inconferente rispetto a quello che aveva deciso il primo giudice. E la ricorrente in questa sede neppure si confronta con la soluzione così data alla questione specifica dalla Corte di merito.

6. Per il resto, come pure premesso, quest’ultima ha reputato non censurate o non specificamente censurate praticamente tutte le rimanenti valutazioni ed affermazioni del Tribunale. 6.1. Per conseguenza, su tutti questi punti ulteriori, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare eventuali anomalie motivazionali a riguardo, nei termini attualmente consentiti in questa sede di legittimità, oppure dedurre sotto quali profili la Corte territoriale avrebbe erroneamente malinteso la formulazione delle proprie censure in grado d’appello, ritenendole, secondo i casi, assenti o aspecifiche. A riguardo, peraltro, il passo del ricorso in cui si assume che: “Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Roma, l’odierna ricorrente ha censurato quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale di prime cure in ordine alla violazione dell’art.1 c. 8 come da motivazione che qui di seguito si riporta: …”, difetta in ogni caso di autosufficienza, perché non è stata specificata la parte dell’atto di appello che conterrebbe la censura asseritamente motivata a riguardo formulata.

7. Piuttosto la ricorrente, come si è visto, deduce assertivamente che i criteri di scelta del personale da sospendere dall’attività lavorativa sarebbero stati “specifici ed oggettivi”. Inoltre, la stessa sembra imputare ai giudici di merito una non corretta interpretazione del contenuto dell’accordo sindacale rilevante in causa, senza tuttavia specificare quali criteri ermeneutici legali (di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.) sarebbero stati violati dalla Corte d’appello. Quest’ultima, del resto, neppure è entrata nel merito di questo specifico profilo, perché ha ritenuto che: “La società appellante nell’atto di gravame non ha inoltre specificamente censurato i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui dall’accordo non si evincono con univoca chiarezza i criteri in base ai quali sarebbe avvenuta la rotazione e le concrete modalità applicative di tali criteri”.

8. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Eur o 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ric