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Ordinanza — n. 32713/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses teachers' claim to equalize private school service points with public schools due to legal status differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling that granted teachers the right to have their service in private schools counted equally for public school mobility. The teachers argued for equal evaluation of their pre-role service, while the Ministry contended that the distinct legal status of private school personnel justifies different treatment. The court upheld this distinction, ruling that without explicit legislative authorization, the non-homogeneous status between public and private school staff prevents the automatic recognition of such service equivalence.

Regesto Legislator

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Art. 485 d.lgs. n. 297/1994; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The service pre-role performed by teachers in private schools is not recognized for the economic classification and treatment of public school teachers due to the non-homogeneity of the legal status of private school personnel compared to public schools, absent a specific law permitting such recognition.

Parole chiave

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public school mobility private school status service pre-role recognition teacher evaluation points legal status distinction labor regime equivalence statutory authorization requirement contratto d'insegnamento

Disposizioni normative citate

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Art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
secondo cui , ai fini dell ’ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs.
Art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015
La sola Claudia Di Crescenzio ha chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza nella detta mobilità rispetto ai docenti assunti nelle fasi B e C della legge del 2015 al pari di quanto previsto dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito.
Legge n. 62 del 2000
art. 118 disp. att. c.p
7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
art. 92 c.p
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 7583 dell'8 marzo 2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36148/2018R.G. proposto da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatiope legis in Roma , via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sonorappresentati e difes i; -ricorrente - contro Daniela Amodeo, Federica Basco, Tina Cappa, Emma Cerritelli, Roberta Di Pietrantonio, Maria Antonella Madonna, Valentina Marrama Saccente, Gabriella Nisticò, Rosa Bubici, Claudia Di Crescenzo, Marcello Marchetti, Angela Paola Guerrieri, Eugenia Iezzi, Elvira Augusta Lupi, Annamaria Masiello e Lucia Puglisi, rappresentati e difesi dall’Avv.

Vincenzo De Lorenzo e domiciliati per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali - c ontroricorrenti - nonché Iside Capriotti, Alessia Lupone, Laura Messina, Elda Capriotti, Angelo Coccia, Mario Depederi, Milca Marini e Marcella Rezzolla; - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 400 /201 8 pubblicata il 7 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con vari ricors i al Tribunale di Chieti Daniela Amodeo, Federica Basco, Tina Cappa, Emma Cerritelli, Roberta Di Pietrantonio, Maria Antonella Madonna, Valentina Marrama Saccente, Gabriella Nisticò, Rosa Bubici, Claudia Di Crescenzo, Marcello Marchetti, Angela Paola Guerrieri, Eugenia Iezzi, Elvira Augusta Lupi, Annamaria Masiello, Lucia Puglisi, Iside Capriotti, Alessia Lupone, Laura Messina, Elda Capriotti, Angelo Coccia, Mario Depederi, Milca Marini e Marcella Rezzolla hanno chiesto che, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui disponeva che il servizio in questione non era valutabile, fosse dichiarato il loro diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ss., del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura di quello prestato in quelli statali.

Essi hanno pure domandato l’attribuzione della sede di servizio loro spettante sulla base del punteggiocosì corretto. La sola Claudia Di Crescenzio ha chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza nella detta mobilità rispetto ai docenti assunti nelle fasi B e C della legge del 2015 al pari di quanto previsto dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015. Il Tribunale di Chieti, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, ha dichiarato il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto in istituti paritari, da valutare come quello presso le scuole statali, con condanna della P.A. a pagare le spese di lite.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 400/2018, ha accolto limitatamente alla condanna alle spese, rigettandolo per il resto. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Daniela Amodeo, Federica Basco, Tina Cappa, Emma Cerritelli, Roberta Di Pietrantonio, Maria Antonella Madonna, Valentina Marrama Saccente, Gabriella Nisticò, Rosa Bubici, Claudia Di Crescenzo, Marcello Marchetti, Angela Paola Guerrieri, Eugenia Iezzi, Elvira Augusta Lupi, Annamaria Masiello e Lucia Puglisi si sono difesi con controricorso.

Iside Capriotti, Alessia Lupone, Laura Messina, Elda Capriotti, Angelo Coccia, Mario Depederi, Milca Marini e Marcella Rezzolla non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo l ’ amministrazione ricorrent e contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001, conv. dalla legge n. 153 del 2001, nonché la violazione della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto delle controparti al riconoscimento del servizio di insegnamento pre ruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione della graduatoria rilevante per la procedura di mobilità territoriale in questione.

Ladoglianza è fondata. La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa S.C. secondo cui , ai fini dell ’ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297del 1994, il servizio pre - ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez.

L, n. 7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi cheil legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 2)Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle originarie domande di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie proposte da Daniela Amodeo, Federica Basco, Tina Cappa, Emma Cerritelli, Roberta Di Pietrantonio, Maria Antonella Madonna, Valentina Marrama Saccente, Gabriella Nisticò, Rosa Bubici, Claudia Di Crescenzo, Marcello Marchetti, Angela Paola Guerrieri, Eugenia Iezzi, Elvira Augusta Lupi, Annamaria Masiello, Lucia Puglisi, Iside Capriotti, Alessia Lupone, Laura Messina, Elda Capriotti, Angelo Coccia, Mario Depederi, Milca Marini e Marcella Rezzolla.

Le spese di lite dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie proposte da Daniela Amodeo, Federica Basco, Tina Cappa, Emma Cerritelli, Roberta Di Pietrantonio, Maria Antonella Madonna, Valentina Marrama Saccente, Gabriella Nisticò, Rosa Bubici, Claudia Di Crescenzo, Marcello Marchetti, Angela Paola Guerrieri, Eugenia Iezzi, Elvira Augusta Lupi, Annamaria Masiello, Lucia Puglisi, Iside Capriotti, Alessia Lupone, Laura Messina, Elda Capriotti, Angelo Coccia, Mario Depederi, Milca Marini e Marcella