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Ordinanza — n. 32706/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdiction objection when identical claims exist in parallel proceedings before the same court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32706/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Lorenzo Bollati's appeal against the Busto Arsizio Tribunal's order dismissing parallel proceedings. The Tribunal had incorrectly applied the rule of lis pendens to identical claims filed before the same judicial office. The Court clarified that lis pendens applies only between different courts, not within the same one, mandating the continuation of the case.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.c.; Art. 273, 274 c.p.c.: The rule of lis pendens applies exclusively to proceedings pending before different judicial offices; when identical or connected claims exist before the same office, the rules of suspension or joinder under Arts. 295 and 337 c.p.c. must be applied instead.

Parole chiave

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lis pendens same court jurisdiction parallel proceedings procedural suspension judicial office identical claims competence rules doppio onere

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c.p.c.
n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. Avverso detta decisione proponeva ricorso Lorenzo Bollati cui resisteva il Calzaturificio Bieffegi srl.
Art. 273 c.p.c.
Art. 274 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
art. 39 c.p
n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
art. 39 cod. proc. civ
n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21761/2013
Cass. n. 25046/2015
92/2012), e che quest’ultimo, per la nota giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25046/2015 ;
Cass. n. 27665/2017
Cass. n. 10183/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 12037- 2022 proposto da: BOLLATI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell'avvocato SABINA MONACO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TEO QUARZO, FRANCESCA DIONISI; - ricorrente - contro CALZATURIFICIO BIEFFEGI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che Oggetto R.G.N. 12037/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO PATELLI; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Il tribunale di Busto Arsizio con ordinanza in data 11.4.2022 dichiarava la litispendenza del procedimento n.rg.744/21, in trattazione, e del procedimento n.rg.1035/21, quest’ultimo quale “prosecuzione” del procedimento rg.n.743/21, preventivamente proposto; conseguentemente disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Il tribunale valutava che le domande proposte nel giudizio in trattazione (procedimento ex art. 1 co.47 l.n.92/2012) erano del tutto identiche, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a quelle contenute nel procedimento n. 1035/21 (proposto ex art. 51 l.n. 92/2012), e che quest’ultimo, per la nota giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25046/2015 ;

Cass. n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. Avverso detta decisione proponeva ricorso Lorenzo Bollati cui resisteva il Calzaturificio Bieffegi srl. e depositava con memoria. L’Ufficio della Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., non essendo, quella in esame, una ipotesi di litispendenza.

Rilevava altresì la erronea cancellazione della causa. Il motivo risulta fondato. Questa Corte ha da tempo chiarito che “gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (Cass. 21761/2013).

Anche di recente (Cass. n.10183/2023) ha ribadito che gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi. Di tali principi non ha fatto buon uso il Tribunale di Busto Arsizio allorchè ha valutato applicabile l’istituto in questione a cause pendenti, sia pur in fasi differenti, dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario. Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza impugnata e disposta la prosecuzione della causa dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio che, in coerenza con i principi enunciati, adotterà le misure processuali più idonee al fine della trattazione delle cause.

Spese da liquidarsi nel giudizio definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, con sp