Cassation court dismisses appeal as case extinguished by IBM's voluntary withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the case extinguished due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal. IBM Italia S.p.A. had previously filed a six-point appeal against a lower court decision rejecting workers' oppositions to injunctions regarding their employment status, but later submitted a formal memorandum renouncing the appeal. The court ruled that the procedural mechanism for waiving court fees applies only to original inadmissible filings, not to subsequent withdrawals, thereby confirming the case's termination without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002; The voluntary withdrawal of an appeal extinguishes the cause for cessation of the subject matter of the dispute, regardless of whether the fee waiver mechanism applies to original or subsequent filings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5922-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; - ricorrente - contro CAMPANILE STEFANO, MASCI MICHELE, SIMULA CRISTIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, Oggetto R.G.N. 5922/2022 Cron.
Rep. Ud. 27/09/2023 CC PASQUALE MARIA CRUPI, SALVATORE DELL'ALPI, che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 772/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/09/2021 R.G.N. 85/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da IBM Italia spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi emessi, per quanto qui di interesse, a titolo di retribuzioni in favore di Stefano Campanile, MicheleMasci e Cristiano Simula, a seguito della declaratoria di illegittimità del subingresso della società Modis Italia srl nel rapporto di lavoro esistente tra IBM Italia ed i predetti lavoratori.
Avverso detta decisione aveva proposto ricorso la società IBM Italia spa affidato a sei motivi cui avevano resistito con controricorso i predetti lavoratori. La società depositava successiva memoria contenente rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto del 29.6.2023, depositato telematicamente, la società ricorrente rinunciava al proprio ricorso. Prendendosi atto della rinuncia al ricorso, si dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con spese compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa per cessazione della materia