Cassation appeal dismissed because the petitioner formally withdrew the lawsuit under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maria Teresa Pepe against the Ministry of Education extinguished due to a formal withdrawal submitted on July 26, 2023. The petitioner had previously challenged a lower court ruling that ordered the Ministry to recognize her teaching service for mobility points, which the appellate court had granted. The court ruled that the procedural act of withdrawal terminated the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the petitioner formally renounces the action, and litigation costs are typically compensated when the withdrawal occurs after the dispute has begun.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30537/2018R.G. proposto da Maria Teresa Pepe, elettivamente domiciliatain Roma, via Panaro n. 25, presso l’Avv. Francesco Visco, rappresentatae difesa dagli Avv.ti Vincenzo De Michele e Lucia Martino; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato, dalla quale èrappresentato e difes o; - controricorrent e - avverso la sentenza della C orte d’appello di Milano n. 457 /201 8 pubblicata il 5 aprile 2018.
Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1231/17, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A/S 2016/17, di valutare,nella graduatoria per la mobilità A/S 2016/17 e seguenti,il servizio di insegnamento svolto da Maria Teresa Pepe in istituto scolastico paritario dall’A/S 1983/84 all’A/S 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, per l’effetto, di attribuirle, nella graduatoria per la mobilità, i 96 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio, con assegnazione della ricorrente presso un’istituzione scolastica nell’ambito territoriale Puglia 0014.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 457/18, ha integralmente accolto. Maria Teresa Pepe ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maria Teresa Pepe ha depositatoil 26 luglio 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., che risulta notificato alla P.A. controricorrente nella stessa data. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., essendosi consolidata la giurisprudenza in materia dopo l’inizio del contenzioso in esame. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione ; -compensa le spese. Così deciso in Roma,