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Ordinanza — n. 32561/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal, noting late withdrawal does not trigger procedural fee penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal case extinguished following the appellant's withdrawal of the lawsuit. IBM Italia S.p.A. had initially filed an appeal against a lower court decision regarding labor remuneration but subsequently submitted a memorandum renouncing the appeal. The court ruled that while the withdrawal was valid, it occurred too late to qualify for the statutory fee exemption intended to deter dilatory litigation.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002; The late withdrawal of an appeal does not justify the exemption from the additional procedural fee, as the sanction applies only to originally inadmissible grievances.

Parole chiave

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withdrawal of appeal procedural fee penalty deterrence of dilatory litigation extinction of cause labor remuneration dispute mancata attuazione degli accordi illeciti ritiro a seguito di transazione intesa illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n.2226/2014
13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;
Cass.n.13636/2015
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
Cass.n.3288/2018
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
Cass.n.14782/2018
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8484-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; - ricorrente - contro MINENZA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI, SALVATORE DELL'ALPI, che lo rappresentano e difendono;

Oggetto R.G.N. 8484/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1206/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 664/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da IBM Italia spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo emesso a titolo di retribuzioni in favore di Claudio Minenza, a seguito della declaratoria di illegittimità del subingresso della società Modis Italia srl nel rapporto di lavoro esistente tra IBM Italia ed il lavoratore.

Avverso detta decisione aveva proposto ricorso la società IBM Italia spa affidato a sei motivi cui aveva resistito con controricorso il predetto lavoratore. La società depositava successiva memoria contenente rinuncia al ricorso, in cui si dà atto dell’intervenuta transazione tra le parti anche in ordine alle spese del presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto del 29.6.2023, depositato telematicamente, la società ricorrente rinunciava al proprio ricorso. Prendendosi atto della rinuncia al ricorso, si dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con spese compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;

Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere;