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Ordinanza — n. 32478/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties reaching a settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32478/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute following a settlement agreement reached by the parties before the hearing. De Felice Marco had appealed a labor court decision confirming his dismissal for just cause against Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara. The court noted that the parties had mutually agreed to resolve all pending litigation and legal costs, thereby removing the need for further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach a settlement agreement resolving all pending litigation, the court must declare the cessation of the matter of contention and note the lack of prerequisites for further payment of the uniform contribution.

Parole chiave

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labor dispute settlement cessation of contention just cause dismissal uniform contribution payment transactive agreement licenziamento o risoluzione del contratto protezione dalla disdetta soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 57 l. n. 92/2012
RILEVATO CHE la Corte d'appello di Salerno con la sentenza in atti ha rigettato il reclamo proposto da De felice Marco confermando la sentenza ex art. 1, comma 57 l.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. sentenza n. 8980 del 11/04/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16649-2020 proposto da: DE FELICE MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MARANO, ANTONIO RIZZO; - ricorrente - contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE DE FELICE; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 16649/2020 Cron.

Rep. Ud. 20/09/2023 CC avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 799/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE la Corte d'appello di Salerno con la sentenza in atti ha rigettato il reclamo proposto da De felice Marco confermando la sentenza ex art. 1, comma 57 l. n. 92/2012 che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione De felice Marco con tre motivi a cui ha resistito con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara; nel corso del giudizio, in data 18.9.2023, prima dell’udienza in camera di consiglio, le parti hanno depositato l’atto con cui le stesse hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva delle liti tra di esse pendenti alle condizioni ivi stabilite, anche in relazione al regolamento delle spese legali e processuali.

CONSIDERATO CHE secondo quanto risulta dalle premesse le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva delle liti tra di esse pendenti alle condizioni stabilite nel testo dell’accordo, anche in relazione al regolamento delle spese legali e processuali; va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere ( Sez. Un. sentenza n. 8980 del 11/04/2018), mentre nulla deve essere disposto in relazione alle spese processuali; va invece dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se d