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Ordinanza — n. 32140/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor dispute after parties mutually withdraw appeals via conciliation agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32140/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the labor proceeding extinct following a mutual withdrawal of appeals by both parties. The plaintiff, Fondazione i Pomeriggi Musicali, and the defendant, Pirola Sabrina, reached a conciliation agreement that resolved all disputes and covered procedural costs. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, terminating the litigation entirely.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: When parties mutually withdraw their appeals through a conciliation agreement, the court must declare the proceeding extinct, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals conciliation agreement extinction of proceedings labor dispute procedural termination risoluzione delle controversie principio del contratto collettivo unico concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 177 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32528/2019r.g., proposto da Fondazione i Pomeriggi Musicali, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale Angelico n. 92, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonella Rizzi e Andrea Pietrolucci. ricorrente contro Pirola Sabrina, elett. dom.ta in Via Alberico II n. 4, Roma, presso avv. Maria Rosaria Damizia, rappresentata e difes a dall’avv. Antonino D e lla Sciucca. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 327/2019 pubblicata in data 23/04/2019, n.r.g. 1259/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE Entrambe le parti hanno depositato unico atto di reciproca rinunzia ai rispettivi ricorsi – principale e incidentale – in virtù dell’intervenuta conciliazione sindacale, con cui sono state regolate anche le spese processuali. OGGETTO: lavoro privato

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in dat