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Decreto — n. 32131/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32131/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32131/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9552/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro VENUTO GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO BISCARO -controricorrente- nonchè contro DELLE DONNE EDELVAIS -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.433/2018 depositata il 11/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32131/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro VENUTO GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO BISCARO -controricorrente- nonchè contro DELLE DONNE EDELVAIS -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.433/2018 depositata il 11/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro a seguito di transazione versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9552/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro VENUTO GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO BISCARO -controricorrente- nonchè contro DELLE DONNE EDELVAIS -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.433/2018 depositata il 11/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Co