Ordinanza — n. 32099/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 1834-2020 proposto da: LARANJEIRA DA CRUZ PATRICIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CIAFRE'; - ricorrente - contro PAOLINI ROSANNA in proprio e quale legale rappresentante di EXCELSIOR LA RINASCITA S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 109/2019; Oggetto R.G.N. 1834/2020 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 140 c.p, art. 291 c.p; Ordinanza — n. 32099/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Excelsior La Rinascita Srl è rimasta intimata; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la procura per il secondo grado di giudizio era stata allegata al ricorso fin dall'origine dal difensore (come si evinceva dalla documentazione prodotta); in via preliminare, occorre peraltro rilevare che parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta nei modi di legge nei confronti dell’Avv.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1834-2020 proposto da: LARANJEIRA DA CRUZ PATRICIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CIAFRE'; - ricorrente - contro PAOLINI ROSANNA in proprio e quale legale rappresentante di EXCELSIOR LA RINASCITA S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 109/2019; Oggetto R.G.N. 1834/2020 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE la Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza in atti, ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura alle liti da parte del difensore, l'appello proposto da Laranjeira Da Cruz Patricia avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro asseritamente di natura subordinata come estetista alle dipendenze della Excelsior by Michele Sas a cui era subentrata la Excelsior La Rinascita Srl di Paolini Rosanna; la Corte d'appello ha pure osservato che il difensore aveva affermato che la procura gli era stata rilasciata dalla cliente su foglio separato, ed il fatto che detto foglio non era stato allegato agli atti comportava una irregolarità sanabile con l'invito di depositare la procura che era stato rivolto al difensore, il quale però non vi aveva ottemperato; contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Laranjeira Da Cruz Patricia con un motivo;
Excelsior La Rinascita Srl è rimasta intimata; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la procura per il secondo grado di giudizio era stata allegata al ricorso fin dall'origine dal difensore (come si evinceva dalla documentazione prodotta); in via preliminare, occorre peraltro rilevare che parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta nei modi di legge nei confronti dell’Avv.
Giuseppe Cantagallo, procuratore domiciliatario di Paoloni Rosanna e Execelsior La Rinascita srl, come risulta dalla relata in calce al ricorso; non risulta in particolare effettuata la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., in mancanza delle quali, ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, non può ritenersi acquisita la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio; la controparte Excelsior La Rinascita Srl di Paolini Rosanna non ha svolto attività difensive; pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 18361 del 12/07/2018); nulla deve essere pronunciato sulle spese processuali non avendo la controparte compiuto attività difensiva; va invece dichiarato che ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del giudizio. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi