Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to respond to the court's proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, GH Bologna s.p.a., had filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the court formally proposed a settlement of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for termination of proceedings within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15150/2023R.G. proposto da: GH BOLOGNA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’Avv. Francesco Castiglione (C.f.: CSTFNC51D20F839G) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro MORENA VACCARI, TONY TAVOLACCI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. Stefano Sermenghi (C.f.: SRMSFN72B13A944W) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 44/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Bologna Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis