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Decreto — n. 31736/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31736/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2532/2021 R.G. proposto da: FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Giuseppina Simonelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FERDINANDO BRUNETTI -intimato- avverso la SENTENZA n. 491/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31736/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2532/2021 R.G. proposto da: FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Giuseppina Simonelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FERDINANDO BRUNETTI -intimato- avverso la SENTENZA n. 491/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente.

Parole chiave

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principio di celerità modificazione delle conclusioni tutela dei diritti quesiti rivalutazione dei salari diritto alla riparazione dell'opera estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2532/2021 R.G. proposto da: FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Giuseppina Simonelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FERDINANDO BRUNETTI -intimato- avverso la SENTENZA n. 491/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in Rom