Court dismisses appeal due to parties' agreement ending the dispute and waiving further litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a joint request by both parties. The plaintiffs and the Molise Health Service agreed that no further judicial protection was needed due to a settlement replacing previous regulations. Consequently, the court dismissed the appeal, awarded litigation costs to the losing party, and noted that the unified contribution fee was not doubled because the agreement negated the finality of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach an agreement ending the dispute, the court declares the cessation of the subject matter, waiving the need for further litigation and preventing the doubling of the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21020/2018proposto da: PALLADINO ANTONIETTA, CIARLARIELLO VALERIA, D'ALESSANDRO SAVERIA, D'ALESSANDRO VALERIA, DI DOMENICO PASQUALINA, GIANNACCARO GIOVANNA, IANNACCONE GIULIANA, MORRONE GIUSEPPE, PALERMO NICOLETTA, PEPE MARIANNA, PISTACCHIA LUCIA, PISTACCHIA RENATO, PISTACCHIA ROSETTA, RATINO ANNA, RUSSO AGNESE, SPANO MONICA, TAMBURROANTONIETTA, TUCCI MARIACRISTINA, ZINGARO NICOLETTA, elettivamente domiciliatiin Roma, via Ippolito Nievo n. 61 , presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Picciano, rappresentati e difesi dall’avv.
Domenico de Angelis -ricorrenti - contro Oggetto Pubblico impiego. Sanità. Subordinazione. Remunerazione. R.G.N.21020/2018 Cron. Rep. Ud.3/10/2023 CC– Aula B A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via G iuseppe Gioacchino Belli n. 36, presso lo studio dell’avv. P ietro Annese, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Fratangelo -controricorrente - e sul riunito ricorso successivoproposto da: A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via G iuseppe Gioacchino Belli n. 36, presso lo studio dell’avv.
P ietro Annese, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Fratangelo -ricorrente successivo - contro PALLADINO ANTONIETTA, CIARLARIELLO VALERIA, D'ALESSANDRO SAVERIA, D'ALESSANDRO VALERIA, GIANNACCARO GIOVANNA, IANNACCONE GIULIANA, MORRONE GIUSEPPE, PALERMO NICOLETTA, PEPE MARIANNA, PISTACCHIA LUCIA, PISTACCHIA ROSETTA, RATINO ANNA, RUSSO AGNESE, SPANO MONICA, TAMBURRO ANTONIETTA, TUCCI MARIACRISTINA, ZINGARO NICOLETTA, -intimati - avverso la sentenza n. 231/2017della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 4/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott.
ANDREA ZULIANI;rilevatoche i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, «non avendo più le parti interesse alla prosecuzione del giudizio», con richiesta di «integrale compensazione delle spese di lite»; ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.
S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;
P.Q.M.
la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente do