Ordinanza — n. 31538/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAd) delle maggiorazioni tabellari rapportato all’effettivo maggior orario normale di lavoro di 38 ore settimanali. La Fondazione Opera San Camillo si è costituita per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Fissata l’adunanza per la decisione i difensori delle parti hanno depositato nota, sottoscritta da entrambi , alla quale hanno allegato l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai ricorrenti ed accettato dalla Fondazione. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese. Dalla documentazione allegata alla nota del 19/20 luglio 2023 si evince che gli odierni ricorrenti in data 24 novembre 2021 hanno sottoscritto un atto di rinunciaal ricorso iscritto al n. r.g. 11216 del 2019 proposto nei confronti della Fondazione Opera San Camillo e che tale rinuncia è stata accettata dalla odierna controricorrente. Ne consegue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Ordinanza — n. 31538/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Fondazione Opera San Camillo si è costituita per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Fissata l’adunanza per la decisione i difensori delle parti hanno depositato nota, sottoscritta da entrambi , alla quale hanno allegato l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai ricorrenti ed accettato dalla Fondazione. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese. Dalla documentazione allegata alla nota del 19/20 luglio 2023 si evince che gli odierni ricorrenti in data 24 novembre 2021 hanno sottoscritto un atto di rinunciaal ricorso iscritto al n. r.g. 11216 del 2019 proposto nei confronti della Fondazione Opera San Camillo e che tale rinuncia è stata accettata dalla odierna controricorrente. Ne consegue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11216-2019 proposto da: BALLARIN GIUSEPPINA, BONORA NADIA, BOSCOLO BOCA DEBORA, BOSCOLO MENEGUOLO ERIKA, BOSCOLO MENEGUOLO SILVIA, CROSARA SILVIA, DURIGON MARIA ROSA, FURLAN SARA, NORDIO ELISABETTA, OSELLADORE ROBERTA, PALOMBA CIRO, PUGIOTTO CLAUDIO, SCARPA BENVENUTA, SCARPA TERESA, SIMOTA LUMINITA, VIANELLO ADRIANO, VIANELLO SANTINA, ZENNARO MADDALENA, ZENNARO MARIA ELENA, ZENNARO MARINELLA, ZENNARO MAURIZIO, ZORICH SARAGENI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato GIORGIO GARGIULO; -ricorrenti - contro FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/09/2018 R.G.N. 834/2016;
Oggetto Differenze retributive R.G.N.11216/2019 Cron. Rep. Ud.17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE I l avoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che,in accoglimento dell’appello proposto dalla Fondazione Opera San Camillo, aveva rigettato le domande di condanna della Fondazione a corrisponder e dal 1. 02.2011 un trattamento economico retributivo quantitativamente equivalente a quello percepito in forza del c.c.n.l. per le case di cura private (ARIS) comprensivo dell’indennità di turnazione di cui all’art. 61 lett.
d) delle maggiorazioni tabellari rapportato all’effettivo maggior orario normale di lavoro di 38 ore settimanali. La Fondazione Opera San Camillo si è costituita per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Fissata l’adunanza per la decisione i difensori delle parti hanno depositato nota, sottoscritta da entrambi , alla quale hanno allegato l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai ricorrenti ed accettato dalla Fondazione. RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese. Dalla documentazione allegata alla nota del 19/20 luglio 2023 si evince che gli odierni ricorrenti in data 24 novembre 2021 hanno sottoscritto un atto di rinunciaal ricorso iscritto al n. r.g. 11216 del 2019 proposto nei confronti della Fondazione Opera San Camillo e che tale rinuncia è stata accettata dalla odierna controricorrente. Ne consegue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estin