Cassation court dismisses appeal as litigation matter ceased due to parties' agreement to settle and share costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a post-judgment settlement agreement between Telecom Italia and Giuseppe Pancaldi. Although the lower courts had upheld Telecom Italia's opposition to Pancaldi's wage claim, the parties subsequently signed a conciliation record agreeing to resolve all disputes and share litigation costs. Consequently, the court ruled that the grounds for contention had vanished, leading to the dismissal of the appeal and the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement after the judgment phase, the court must declare the matter ceased with cost sharing if the dispute is fully resolved.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13341-2019 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FAVARELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 913/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 884/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE Telecom Italia s.p.a. propose opposizione avverso il decreto con il quale Giuseppe Pancaldi aveva ingiunto il pagamento della somma di € 17.439,28 per retribuzioni dei mesi di marzo-agosto 2016 e premio annuo per lo stesso anno oltre accessori di legge e spese. Oggetto Differenze retributive R.G.N.13341/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC Il Tribunale di Bolognarespinse l’opposizione e la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato a due motivi.
Giuseppe Pancaldi ha resistito con controricorso. In vista dell’udienza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato memoria , alla quale ha allegato verbale di conciliazione stragiudiziale della controversia, ed ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. RITENUTO CHE Dal verbale di conciliazione stragiudiziale del 23.6.2020, allegato alla istanza di estinzione depositata il 7 giugno 2023, si evince che le parti hanno inteso conciliare ogni controversia connessa al rapporto di lavoro tra loro intercorso ivi compresa la presente iscritta al n. 13341 del 2019 (cfr. premesse del verbale di conciliazione in atti)per pervenire ad un bonario componimento alle condizioni specificate nel verbale, rinunciando reciprocamente a coltivarli ed impegnandosi a depositare istanza di estinzione, e con compensazione delle spese di lite (cfr. specificatamente al riguardo i punti 10 e 11 del verbale allegato all’istanza di rinuncia depositata da Telecom).
Dagli atti emerge evidente che è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti che hanno concordemente definito anche la regolazione delle spese. Va perciò dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in adesione a quanto dalle stesse convenuto nel verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese