Ordinanza — n. 31373/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 7266-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - contro BELVEDERE GREGORIO, BELVEDERE ANTONIO, BELVEDERE ROSINA, BELVEDERE EZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio Oggetto R.G.N. 7266/2017 Cron. Rep.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2033 c.c; Ordinanza — n. 31373/2023 — snciv · Corte di Cassazione: d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. n. 5984/22, 10337/23). Nella specie, il provvedimento è risultato definitivo ed era stato comunicato alla pensionata, mentre la Corte d’appello ha accertato l’assenza di dolo e la insussistenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione, sul quale ha anche sostanzialmente convenuto l’Inps (cfr., in proposito, pp. 4- 5 e 8 del ricorso).
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7266-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - contro BELVEDERE GREGORIO, BELVEDERE ANTONIO, BELVEDERE ROSINA, BELVEDERE EZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio Oggetto R.G.N. 7266/2017 Cron. Rep.
Ud. 27/09/2023 CC dell'avvocato CORRADO MORRONE, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO MARTUCCI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1308/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/09/2016 R.G.N.; 487/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 7266/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.09.2016 n. 1308, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto da Belvedere Gregorio, Belvedere Ezio, Belvedere Antonio e Belvedere Rosina tutti n.q. di eredi di Manna Rosalba, avverso la sentenza del tribunale di Crotone che aveva rigettato la domanda di questi ultimi nei confronti dell’Inps volta a chiedere l’accertamento dell’irripetibilità della somma di € 6.767,11, di cui l’Istituto previdenziale aveva chiesto la restituzione, trattandosi di somma indebitamente erogata, per l’erronea integrazione al minimo del trattamento pensionistico, di cui la deceduta Manna Rosalba era stata beneficiaria.
Il tribunale ha ritenuto che, nella specie, non potesse operare la speciale disciplina dettata in materia di indebito previdenziale dall’art. 52 della legge n. 88/89, autenticamente interpretato dall’art. 13 della legge n. 412/91, con la conseguenza che nel caso di specie, la somma doveva essere restituita in ossequio al disposto di cui all’art. 2033 c.c.: perché la beneficiaria non aveva dato prova di aver comunicato all’Inps i dati reddituali incidenti sulla misura del trattamento pensionistico e perché l’Inps aveva richiesto la restituzione di quanto indebitamente erogato nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 13, 2° comma della legge n. 413/91.La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno degli assunti di accoglimento del gravame degli eredi della beneficiaria, ha ritenuto che si versasse in ipotesi di indebito previdenziale, per il quale vige una disciplina derogatoria rispetto all’indebito ordinario, di cui all’art. 2033 c.c. In particolare, nell’indebito previdenziale la ripetizione di quanto pur dovuto all’Istituto previdenziale non è ammessa in assenza di dolo del pensionato, con l’aggiunta che al dolo è parificato, ai sensi dell’art. 13, 1° comma, della legge n. 412/91, l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall’ente competente.
Nella specie, la Corte del merito ha accertato come non vi fosse stata alcuna condotta dolosa della pensionata né vi era stata omessa comunicazione dei redditi da parte della stessa, alla luce della missiva del 16.4.12 dell’Istituto erogatore che conteneva la richiesta della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (Red) e l’espresso invito alla pensionata a non comunicare, fra i redditi del 2011, le prestazioni pensionistiche o assistenziali italiane, anche se erogate da altro ente e “ciò, in quanto tali dati sono già in possesso dell’Istituto”: quindi, l’indebito era dipeso solo da un difetto di coordinamento interno all’Istituto che aveva erroneamente integrato al minimo la originaria pensione di Manna Rosalba.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Belvedere Gregorio, Belvedere Ezio, Belvedere Antonio e Belvedere Rosina tutti n.q. di eredi di Manna Rosalba resistono con controricorso, illustratoda memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva statuito che l’indebito previdenziale fosse irripetibile, per l’assenza di dolo della pensionata e per l’insussistenza dell’obbligo di comunicare la percezione della pensione erogata dalla gestione ex Inpdap, in quanto era una fonte di reddito conosciuta dall’Inps.Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. n. 5984/22, 10337/23). Nella specie, il provvedimento è risultato definitivo ed era stato comunicato alla pensionata, mentre la Corte d’appello ha accertato l’assenza di dolo e la insussistenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione, sul quale ha anche sostanzialmente convenuto l’Inps (cfr., in proposito, pp. 4- 5 e 8 del ricorso).
Inoltre, l’Inps, per la prima volta in sede di legittimità, introduce un fatto nuovo, che la pensionata avesse un reddito sopra la soglia per beneficiare della somma erogatale e deduce esclusivamente su quest’ultimo profilo, non coltivando più l’assunto della mancata comunicazione di tale situazione da parte di Manna Rosalba e deduce, altresì, di aver proceduto al recupero in conseguenza della successiva verifica, nel termine annuale, di cui al secondo comma dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991. Secondo l’Inps, in buona sostanza, il secondo comma dell’art. 13 della legge n. 412/91 (che è norma di interpretazione autentica), introdurrebbe una ulteriore fattispecie derogatoria del principio dell’irripetibilità dell’indebito previdenziale (rispetto a quelle del primo comma del medesimo art. 13 cit.), e tale fattispecie consisterebbenel fatto che il pensionato percettore in buona fede si trovi, comunque, in una situazione reddituale incompatibile (tale tesi viene esposta alla p. 6 e poi anche alla p. 7 del ricorso) e ciò legittimerebbe l’Istituto previdenziale al recupero dell’indebito, a prescindere dal dolo del pensionato e dalla mancata comunicazione delle informazioni dovute dal pensionato: si rileva, tuttavia, come l’assunto del superamento della soglia reddituale che giustificherebbe il recupero da parte dell’Inps, risulta superato dall’accertamento della Corte territoriale sui fatti che giustificano l’applicazione della disciplina dell’indebito previdenziale.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite secondo quanto liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare a Belvedere Gregorio, Belvedere Ezio, Belvedere Antonio e Belvedere Rosina tutti n.q. di eredi di Manna Rosalba, le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo