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Decreto — n. 31348/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31348/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31348/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29135/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAPOFERRI ORNELLA, PAVESE MARGHERITA, CIMA GIANCARLO, CAROSI LAURA, PETERLE ALIDA, domiciliati presso il recapito digitale dell’avvocato VOLANTE GIANLUCA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINO VINCENZO -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n.345/2022 depositata il 16/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31348/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo spese di difesa condono delle spese procedurali dilazione di pagamento recupero dei costi opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29135/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAPOFERRI ORNELLA, PAVESE MARGHERITA, CIMA GIANCARLO, CAROSI LAURA, PETERLE ALIDA, domiciliati presso il recapito digitale dell’avvocato VOLANTE GIANLUCA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINO VINCENZO -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n.345/2022 depositata il 16/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.