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Ordinanza — n. 31334/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31334/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31334/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. Ud. 11/10/2023 CC VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, IOLANDA GENTILE, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonché contro CESTRA FIORE, DI MANNO VINCENZO, LANZI MAURIZIO, MORO FRANCO, NINNI VITTORIO, VITTORI ARMANDO; - intimati - avverso la sentenza n. 2345/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 2743/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 1 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello dei lavoratori pensionati indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle loro domande di accertamento di illegittimità della soppressione, da parte della ex datrice Enel s.p.a., del beneficio dell’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica e di conseguente inefficacia dell’accordo 27 novembre 2015 (di cessazione del beneficio delle agevolazioni tariffarie per i pensionati e i superstiti, a fronte della corresponsione di un importo lordo una tantum dal 31 dicembre 2015, subordinata alla firma da parte degli interessati di una transazione novativa inoppugnabile in sede sindacale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016), nonché di condanna della società al ripristino del beneficio e al pagamento di tutte le somme indebitamente corrisposte dal 1° gennaio 2016 a titolo di consumi elettrici o, in subordine, in loro favore di un indennizzo commisurato all’aspettativa di vita loro e dei coniugi superstiti, determinabile nella somma di € 10.000,00 ciascuno;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31334/2023 — snciv · Corte di Cassazione: non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

Parole chiave

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esenzione dalle imposte sull'energia revoca della rendita trasferimento di diritti a pensione estinzione della rendita d'invalidità soppressione delle prestazioni diritti a pensione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32057-2021 proposto da: BOVANI LOREDANO, CONTASTA AMEDEO PASQUALINO , D'ARCANGELI ENZO, MARINELLI ULDERICO , NORO GINO , PADOVANI ROSSANA, in qualità di erede di TUMIET MARCELLO, PAPAIANNI CATALDO , TIBALDI AMEDEO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIO AURILIO; - ricorrenti - contro ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Oggetto R.G.N. 32057/2021 Cron.

Rep. Ud. 11/10/2023 CC VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, IOLANDA GENTILE, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonché contro CESTRA FIORE, DI MANNO VINCENZO, LANZI MAURIZIO, MORO FRANCO, NINNI VITTORIO, VITTORI ARMANDO; - intimati - avverso la sentenza n. 2345/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 2743/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 1 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello dei lavoratori pensionati indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle loro domande di accertamento di illegittimità della soppressione, da parte della ex datrice Enel s.p.a., del beneficio dell’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica e di conseguente inefficacia dell’accordo 27 novembre 2015 (di cessazione del beneficio delle agevolazioni tariffarie per i pensionati e i superstiti, a fronte della corresponsione di un importo lordo una tantum dal 31 dicembre 2015, subordinata alla firma da parte degli interessati di una transazione novativa inoppugnabile in sede sindacale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016), nonché di condanna della società al ripristino del beneficio e al pagamento di tutte le somme indebitamente corrisposte dal 1° gennaio 2016 a titolo di consumi elettrici o, in subordine, in loro favore di un indennizzo commisurato all’aspettativa di vita loro e dei coniugi superstiti, determinabile nella somma di € 10.000,00 ciascuno;

2. con atto notificato il 21 dicembre 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

3. nelle more del giudizio, i predetti hanno comunicato rinuncia non notificata, con la compensazione delle spese tra le parti.CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140): tanto più nel caso di specie, avendo la società controricorrente comunicato memoria finale, con cui ha insistito per il rigetto del ricorso avversario e il conseguente favore delle spese di giudizio;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna i lavoratori ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Così deciso nella Adunanza camerale dell’1