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Ordinanza — n. 31104/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on public entity's claim that labor contract renewal damages are subject to a shorter prescription period than contract law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31104/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Italian Red Cross's appeal challenging the lower court's finding that the ten-year ordinary prescription period applies to damages from abusive contract renewals. The entity argued that specific labor law provisions should shorten this period, but the court affirmed that such liability falls under general contract law principles. Consequently, the court ruled that the ten-year limit had not expired, dismissing the appeal and ordering the entity to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 1337, 1338, 2087 cod. civ.; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36: Damages arising from the abusive repetition of fixed-term employment contracts are governed by the ordinary ten-year prescription period of contract law, not a shorter term specific to labor relations.

Parole chiave

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abusive contract renewal prescription period contractual liability public entity ten-year limitation licenziamento o risoluzione del contratto convenzione di Lugano esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Art. 1337 cod. civ.
Art. 1338 cod. civ.
Art. 2087 cod. civ.
Art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Considerato che: 1.il ricorso principale, con un unico motivo, censura , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.il ricorso principale, con un unico motivo, censura , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per violazione degli artt.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.
art. 1338 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027
Cass. SU, 15/03/2016, n. 5072
165 del 2001, già Cass. SU, 15/03/2016, n. 5072), con conseguente applicazione dell’ordinariotermine decennale di prescrizione ( in tal senso, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro privato, Cass.
Cass. Sez. L, 16/09/2022, n. 27331
5072), con conseguente applicazione dell’ordinariotermine decennale di prescrizione ( in tal senso, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro privato, Cass. Sez. L, 16/09/2022, n. 27331);
Cass. S.U. n. 4315/2020
115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27021-2018 proposto da: Ente s trumentale a lla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente principale - contro La Gatta Leonardo, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell’avv. Francesco Ghera, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Garofalo; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto Lavoropubblico reiterazione abusiva contratti a termine risarcimento prescrizione R.G.n.27021/2018 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 CC avverso la sentenza n. 98/2018 della Corted ’ appello di Bari , depositata il 14/03/2018 R.G.n.1816/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Ileana Fedele; il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visona ’ , ha depositato conclusioni scritte. Ritenuto che:

1. l a C orte d ’ a ppello di Bari , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del rapporto di lavoro a termine intercorso fra Leonardo La Gatta e la Croce Rossa Italianaa far data dal 1° luglio 2005 e, respinta la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato, ha condannato l’ente acorrispondere al lavoratore otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo risarcitorio sulla base dei parametri indicati dall’art. 32 della l. 4 novembre 2010,n. 183 nonché al pagamento del premio incentivante;

2. limitatamente a quel che in questa sede rileva, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno , trovando applicazione il termine ordinario decennale, che non era decorso neppure assumendo quale dies a quo la data di scadenza del primo contratto a termine;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, mentre il La Gatta resiste con controricorso e proponea sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo;4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;

5. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.il ricorso principale, con un unico motivo, censura , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per violazione degli artt. 2697, 1337, 1338, 2087 cod. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il capo della decisione relativo al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e sostiene che nella specie non si è in presenza di una responsabilità contrattuale in quanto il citato articolo 36, in parte qua , specifica un precetto già contenuto nella regola generale dettata dall’art. 1338 cod. civ.;

2. il motivo è infondato, avuto riguardo al consolidato indirizzo di questa Corte in ordine alla riconducibilità della responsabilità che d à luogo al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine al paradigma della responsabilità contrattuale(Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027, e precedenti ivi citati, nonché, per l’espressa affermazione della natura contrattuale della responsabilità ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, già Cass. SU, 15/03/2016, n. 5072), con conseguente applicazione dell’ordinariotermine decennale di prescrizione ( in tal senso, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro privato, Cass. Sez. L, 16/09/2022, n. 27331);

3. il ricorso va dunque respinto, e, di conseguenza, rimane assorbito il ricorso incidentale condizionatoproposto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione;4. alla soccombenza segue la condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

5. occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e , assorbito il ricorso incidentale, condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto