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Decreto — n. 31071/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31071/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31071/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24647/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GRIMALDI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRIESI SILENA ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio deldott. PLACIDI ALFREDO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n.47/2020 depositata il 03/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., regolando anche le spese del giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31071/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione esame nel merito estensione della procedura riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
PLACIDI ALFREDO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n.47/2020 depositata il 03/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24647/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GRIMALDI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRIESI SILENA ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio deldott. PLACIDI ALFREDO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n.47/2020 depositata il 03/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., regolando anche le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.