Cassation court dismisses regional appeal, ruling temporary teachers' service counts for seniority pay due to job identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Valle d'Aosta Region's appeal against a lower court ruling that awarded seniority-based pay differences to temporary teachers. The court held that the substantive identity of the teaching role, rather than contract duration or qualification status, determines comparable service for seniority calculations. Consequently, the lower court correctly attributed full credit to the effective service time of temporary staff, dismissing the argument that short-term contracts or lack of certification justified disparate treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 14, l. n. 530/1975; Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: The Court of Cassation rules that for seniority-based pay progression, the substantive identity of the teaching function prevails over contract type, meaning temporary teachers' effective service is fully comparable to permanent staff and must be counted without reduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31564-2021proposto da: Regione Autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo , rappresentata e difesa dall’avv.Paolo Tosi; -ricorrente - contro Carluccio Nathalie , Paulon Sara, Testa Giovanna, Theodule Miriam, Therisod Rosangela, tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazzaleClodio n. 56, presso lo studio dell’ avv . Maria Immacolata Amoroso , che li rappresenta e difendeunitamente all’avv. Sacha Bionaz; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 372/2021della Corte d’appello di Torino , depositata il 10/06/2021r.g.n. 27/2021; Oggetto Lavoro pubblico Regione Valle d’Aosta anzianità docenti precari titolo abilitante R.G.N.31564/2021 Cron. Rep. Ud.17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Torinoha respinto ha respinto il gravame proposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta avverso la sentenza con cui era stata condannata a corrispondere a Nathalie Carluccio , Sara Paulon , Giovanna Testa, MiriamTheodule, Rosangela Therisod – docenti alle dipendenze della Regione in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato –le differenze retributive (siccome conteggiate dall’amministrazione) spettanti per effetto della progressione stipendiale stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria;
2. nei limiti di rilevanza nella presente sede, la Corte territoriale, premesso che al personale scolastico, docente e non docente , dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta si applica la disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, ai sensi del d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977, ha richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevanoprofili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione non poteva assurgere ad elemento idoneo a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo; 2.1. quanto alle modalità di calcolo dei periodi di servizio rilevanti ai fini della maturazione della progressione stipendiale per anzianità, i giudici torinesi, rivedendo il proprio orientamento, hanno attribuito rilievo alla stretta proporzionalità tra l’anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, sì da accantonare il criterio dei “180 giorni” (di cui all’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, previsto per la diversa situazione della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo) per valorizzare invece il criterio della prestazione effettiva, con conseguente computo dei periodi lavorati nei termini sopra specificati;
3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta per due motivi, cui resistono i docenti con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ritenuto che:
1. con il primo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza di valido titolo di studio, di abilitazione, di idoneità all’insegnamento e di specializzazione per il sostegno, tali da escludere la paventata discriminazione e giustificare la diversità di trattamento; in particolare, la censura è sviluppata sostenendo che i docenti odierni controricorrenti avevano prestato supplenze su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazione, così da trovarsi in una situazione non comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazione; 1.1. il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass.
Sez. L, 27/03/2023, n. 8672), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendonela motivazione, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 1.2. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass.
Sez. L, 07/11/2016, n. 22558); 1.3. alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento cheper il computo de ll’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE 5 (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C ‑ 302/11- C ‑ 305/11, Valenza, in particolare punto 51 ) , considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati; ne consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v.
Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.); 2.con il secondo motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento alla non comparabilità dei periodi di servizio prestati su supplenze brevi nonché su diverse classi di concorso e/o posti di insegnamento e con soluzione di continuità; 2.1. il motivo è infondato, in quanto, in coerenza con l’assunto sviluppato in riferimento al primo motivo, l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi l a completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;ne consegue che, correttamente, la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario, questione –come più volte ripetuto –del tutto diversa da quella della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo;
3. il ricorso va quindi respinto;
4. alla soccombenza segue la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor