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Sentenza — n. 30942/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after conciliation reached between employer and employee.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30942/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following a formal withdrawal by the employer, ATAM, which was accepted by the employee. The underlying dispute involved the conversion of a 2005 project contract into an indefinite-term employment relationship and subsequent back pay claims. The court ruled that the procedural conditions for extinction were met under Article 390 of the Civil Procedure Code, rendering further adjudication unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the process is extinguished without further disposition on costs if the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process conciliation agreement labor dispute civil procedure code employer withdrawal employee acceptance lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione della controricorrente alla rinuncia.6.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (v.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17054-2019 proposto da: A.T.A.M. AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MASCOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE MARIA GANGEMI; - ricorrente - contro Oggetto Estinzione del processo per rinuncia R.G.N. 17054/2019 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU DIRETTORE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORINO 95, presso lo studio dell'avvocato MARIAROSA CALABRETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato EDDA SQUILLACI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 322/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 980/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto il reclamo proposto da Anna Direttore e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della predetta alle dipendenze dell’ATAM - Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria - con decorrenza dal 17.1.2005 e inquadramento nel parametro di cui all’art. 175 del c.c.n.l. autoferrotranvieri e internavigatori; ha condannato la società a riammettere in servizio la dipendente e a risarcirle il danno, parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto, dal 19.2.2014, oltre accessori di legge; ha respinto l’opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della lavoratrice per il pagamento delle differenze retributive come quantificate nel verbale di accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligo, introdotto dall'art. 18, d.l. 112 del 2008, conv. dalla legge 133 del 2008, di esperimento delle procedure selettive per l'assunzione di personale da parte delle società a partecipazione pubblica, non operasse per i contratti stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legge; che, nel caso di specie, il primo contratto a progetto era stato concluso nel 2005 e pertanto non potesse operare il divieto di applicazione della disciplina di conversione di cui agli articoli 61 e 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003; ha accertato che il primo contratto concluso tra le parti del 25.1.2005 non conteneva uno specifico progetto, con le conseguenze di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. 276 del 2003.

3. Avverso tale sentenza l’ATAM - Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria - ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Anna Direttore ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 4. Preliminarmente, è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione dell’ATAM - Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria -, con accettazione della lavoratrice, a seguito della conciliazione intervenuta con verbale sottoscritto in data 8.11.2022 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro.

5. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione della controricorrente alla rinuncia.6. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (v. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così deci