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Decreto — n. 30870/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30870/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30870/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità di parti che hanno formulato il ricorso principale;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30870/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità di parti che hanno formulato il ricorso principale;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese ripetibili cumulo di azioni sostegno finanziario identità dei crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28256/2020 R.G. proposto da : AMENDOLAGINE LEONARDO, ARTESE MARINA, BONASERA PAOLA, BONORA ORIETTA, BRUNELLI MANUELA DONATELLA, CALVELLI VALERIA, CASTELLARIN VALENTINE, CUPINI MARIA GRAZIA, D'AGOSTINO MICHELINA, DIVELLA FRANCESCA, FAINI SANDRA, FRACASSO SILVANA, GERACI CARMELO SERGIO, LEPIANE SALVATORE, MANEO CLAUDIO, MARFUCCI MAURIZIO, MARIANI GIULIA ADALGISA, MARTINI DESIREE, MERIZZI GIANMARIO, MONTESANO GIANLUCA, ORSINI ESTER, PARMEGGIANI ELENA, PECORARI NATASCIA, PIATTONI FEDERICA, QUARANTA MARILISA, RINALDI ROBERTA, RIZZO MAURO, RODA' LAURA, ROSSI PAOLO, SANTOIANNI SANTA, SCORZA SERGIO, SEVERO GIULIO, TABANELLI KATIA, TINARELLI ALBERTO, URSITTI GIANLUIGI, VAGNINI VIVIANA, VALMORI ALBERTO, ZAMBONI PAOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati BRUNELLO PAOLO FRANCESCO (BRNPFR54E31H823Q), MENNITI IPPOLITO ANTONIO (MNNNTN55M20G224W) -ricorrenti- contro ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GIULIO CESARE, 95, presso lo studio dell’avvocato GIANNASIO MICHELE rappresentata e difes a dall'avvocato STARNINI EUGENIO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.146/2020 depositata il 13/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità di parti che hanno formulato il ricorso principale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a