Ordinanza — n. 30752/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d * c io * e ro registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Numero di raccolta generale 30752/2023* ione 06/11/2023L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO* 88/2016Composta dagli * * Magistrati * * Presidente * * * Consigliere* 12/10/2023* * * Consigliere CC* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 88 2016 proposto daMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso ope legis dall AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO presso i cui * domicilia in ROMA alla VIA DEI* 12 ricorrentecontro2023 * * * * * nella loro qualità4231 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figliaminore * * elettivamente domiciliati in ROMAVIA * * 15 presso lo studio dell avvocato* * che li rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * controricorrentiavverso la sentenza n. 432/2015 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 09/10/2015 * 444/2013udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2023 dal Consigliere * * *Rilevato checon sentenza n. 432 del 2015 la Corte d appello di Milano harigettato l impugnazione proposta dal Ministero della * neiconfronti degli odierni controricorrenti genitori e legali* d * della figlia minore avverso la sentenza di primNuom ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023grado che aveva condannato il medesimo Ministero in relazioneNumero di raccolta generale 30752/2023alla somministrazione alla bambina del vaccino trivalente antiD ata pubblicazione 06/11/2023morbillo parotite e rosolia alla corresponsione dell indennizzoprevisto dalla legge per le patologie della I categoria della tabellaA allegata al d.P.R n. 834 del 1981 a decorrere dal primo giornodel mese successivo a quello di presentazione della domandanonché ad erogare l ulteriore indennizzo previsto dalla legge n.229 del 2005 consistente in un assegno vitalizio di importo paria sei volte l importo percepito dal danneggiato ai sensi della leggen. 210 del 1992 ed all importo aggiuntivo una tantumcorrispondente al 30 % per ogni anno dell indennizzo dovuto aisensi della legge n. 210 del 1992 per il periodo compreso tra ilmanifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento del beneficiola Corte territoriale ha rigettato il motivo d impugnazione basatosul decorso del termine triennale previsto dall art. 3 comma 1 l.n. 210 del 1992 essendo la domanda stata presentata in data 22giugno 2010 a fronte della conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra vaccinazione e danno collocabiletemporalmente alla data del 5 luglio 2002 quando i genitoriebbero conoscenza della diagnosi di encefalopatia post vaccinicaed ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva datonesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata inricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione nedeterminava l imprescrittibilità e la operatività della decadenzalimitatamente al triennio antecedente alla presentazione delladomanda conseguentemente aveva riconosciuto il diritto adecorrere dal primo giorno del mese successivo allapresentazione della domanda e cioè dal 1.7.2010avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero della* sulla base di un motivo al quale resistono concontroricorso illustrato da successiva memoria i genitori dellaminore nella loro qualitàil Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensidell art. 23 bis d.l. n 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020* d * esito della pubblica udienza del 14 dicembre 2021 quesNtuam ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1308 delNumero di raccolta generale 30752/20232022 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata laD ata pubblicazione 06/11/2023questione di legittimità costituzionale dell art. 3 comma 1 l. n.210 del 1992 per violazione degli artt. 2 3 32 e 38 * nellaparte in cui non prevede va limiti all effetto decadenziale delleprestazioni de quibus e per l effetto sospendeva il giudizio dilegittimitàcon sentenza n. 35 del 2023 la Corte * ha perquanto qui di interesse dichiarato l illegittimità costituzionaledell art. 3 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 * a favore dei soggetti danneggiati da complicanze ditipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusionie somministrazione di emoderivati nella parte in cui al secondoperiodo dopo le parole «conoscenza del danno» non prevede «edella sua indennizzabilità»in vista dell odierna adunanza camerale fissata ai sensi dell art.380 bis 1. c.p.c. i controricorrenti hanno depositato memoriail Collegio ha riservato il deposito della motivazione delladecisione nel termine di giorni sessanta.Considerato checon l unico motivo di ricorso il Ministero della * lamenta laviolazione e la falsa applicazione dell art. 3 comma 1 della leggen. 210 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non avevatenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era statapresentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anniprevisto dalla citata disposizione decorrente dal momento in cuigli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra la vaccinazione ed il dannoin particolare deduce il ricorrente la somministrazione delvaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 11 giornila bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione condisequilibrio e perdita delle forze dell arto inferiore e superioresinistro accompagnata da sonnolenza irritabilità ridottointeresse per il contesto e regressione del linguaggio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2935 cod. civ; Ordinanza — n. 30752/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 432/2015 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 09/10/2015 * 444/2013udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2023 dal Consigliere * * *Rilevato checon sentenza n. 432 del 2015 la Corte d appello di Milano harigettato l impugnazione proposta dal Ministero della * neiconfronti degli odierni controricorrenti genitori e legali* d * della figlia minore avverso la sentenza di primNuom ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023grado che aveva condannato il medesimo Ministero in relazioneNumero di raccolta generale 30752/2023alla somministrazione alla bambina del vaccino trivalente antiD ata pubblicazione 06/11/2023morbillo parotite e rosolia alla corresponsione dell indennizzoprevisto dalla legge per le patologie della I categoria della tabellaA allegata al d.P.R n. 834 del 1981 a decorrere dal primo giornodel mese successivo a quello di presentazione della domandanonché ad erogare l ulteriore indennizzo previsto dalla legge n.229 del 2005 consistente in un assegno vitalizio di importo paria sei volte l importo percepito dal danneggiato ai sensi della leggen. 210 del 1992 ed all importo aggiuntivo una tantumcorrispondente al 30 % per ogni anno dell indennizzo dovuto aisensi della legge n. 210 del 1992 per il periodo compreso tra ilmanifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento del beneficiola Corte territoriale ha rigettato il motivo d impugnazione basatosul decorso del termine triennale previsto dall art. 3 comma 1 l.n. 210 del 1992 essendo la domanda stata presentata in data 22giugno 2010 a fronte della conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra vaccinazione e danno collocabiletemporalmente alla data del 5 luglio 2002 quando i genitoriebbero conoscenza della diagnosi di encefalopatia post vaccinicaed ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva datonesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata inricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione nedeterminava l imprescrittibilità e la operatività della decadenzalimitatamente al triennio antecedente alla presentazione delladomanda conseguentemente aveva riconosciuto il diritto adecorrere dal primo giorno del mese successivo allapresentazione della domanda e cioè dal 1.7.2010avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero della* sulla base di un motivo al quale resistono concontroricorso illustrato da successiva memoria i genitori dellaminore nella loro qualitàil Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensidell art. 23 bis d.l. n 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020* d * esito della pubblica udienza del 14 dicembre 2021 quesNtuam ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1308 delNumero di raccolta generale 30752/20232022 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata laD ata pubblicazione 06/11/2023questione di legittimità costituzionale dell art. 3 comma 1 l. n.210 del 1992 per violazione degli artt. 2 3 32 e 38 * nellaparte in cui non prevede va limiti all effetto decadenziale delleprestazioni de quibus e per l effetto sospendeva il giudizio dilegittimitàcon sentenza n. 35 del 2023 la Corte * ha perquanto qui di interesse dichiarato l illegittimità costituzionaledell art. 3 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 * a favore dei soggetti danneggiati da complicanze ditipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusionie somministrazione di emoderivati nella parte in cui al secondoperiodo dopo le parole «conoscenza del danno» non prevede «edella sua indennizzabilità»in vista dell odierna adunanza camerale fissata ai sensi dell art.380 bis 1. c.p.c. i controricorrenti hanno depositato memoriail Collegio ha riservato il deposito della motivazione delladecisione nel termine di giorni sessanta.Considerato checon l unico motivo di ricorso il Ministero della * lamenta laviolazione e la falsa applicazione dell art. 3 comma 1 della leggen. 210 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non avevatenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era statapresentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anniprevisto dalla citata disposizione decorrente dal momento in cuigli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra la vaccinazione ed il dannoin particolare deduce il ricorrente la somministrazione delvaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 11 giornila bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione condisequilibrio e perdita delle forze dell arto inferiore e superioresinistro accompagnata da sonnolenza irritabilità ridottointeresse per il contesto e regressione del linguaggio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d * c io * e ro registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Numero di raccolta generale 30752/2023* ione 06/11/2023L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO* 88/2016Composta dagli * * Magistrati * * Presidente * * * Consigliere* 12/10/2023* * * Consigliere CC* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 88 2016 proposto daMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso ope legis dall AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO presso i cui * domicilia in ROMA alla VIA DEI* 12 ricorrentecontro2023 * * * * * nella loro qualità4231 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figliaminore * * elettivamente domiciliati in ROMAVIA * * 15 presso lo studio dell avvocato* * che li rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * controricorrentiavverso la sentenza n. 432/2015 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 09/10/2015 * 444/2013udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2023 dal Consigliere * * *Rilevato checon sentenza n. 432 del 2015 la Corte d appello di Milano harigettato l impugnazione proposta dal Ministero della * neiconfronti degli odierni controricorrenti genitori e legali* d * della figlia minore avverso la sentenza di primNuom ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023grado che aveva condannato il medesimo Ministero in relazioneNumero di raccolta generale 30752/2023alla somministrazione alla bambina del vaccino trivalente antiD ata pubblicazione 06/11/2023morbillo parotite e rosolia alla corresponsione dell indennizzoprevisto dalla legge per le patologie della I categoria della tabellaA allegata al d.P.R n. 834 del 1981 a decorrere dal primo giornodel mese successivo a quello di presentazione della domandanonché ad erogare l ulteriore indennizzo previsto dalla legge n.229 del 2005 consistente in un assegno vitalizio di importo paria sei volte l importo percepito dal danneggiato ai sensi della leggen. 210 del 1992 ed all importo aggiuntivo una tantumcorrispondente al 30 % per ogni anno dell indennizzo dovuto aisensi della legge n. 210 del 1992 per il periodo compreso tra ilmanifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento del beneficiola Corte territoriale ha rigettato il motivo d impugnazione basatosul decorso del termine triennale previsto dall art. 3 comma 1 l.n. 210 del 1992 essendo la domanda stata presentata in data 22giugno 2010 a fronte della conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra vaccinazione e danno collocabiletemporalmente alla data del 5 luglio 2002 quando i genitoriebbero conoscenza della diagnosi di encefalopatia post vaccinicaed ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva datonesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata inricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione nedeterminava l imprescrittibilità e la operatività della decadenzalimitatamente al triennio antecedente alla presentazione delladomanda conseguentemente aveva riconosciuto il diritto adecorrere dal primo giorno del mese successivo allapresentazione della domanda e cioè dal 1.7.2010avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero della* sulla base di un motivo al quale resistono concontroricorso illustrato da successiva memoria i genitori dellaminore nella loro qualitàil Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensidell art. 23 bis d.l. n 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020* d * esito della pubblica udienza del 14 dicembre 2021 quesNtuam ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1308 delNumero di raccolta generale 30752/20232022 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata laD ata pubblicazione 06/11/2023questione di legittimità costituzionale dell art. 3 comma 1 l. n.210 del 1992 per violazione degli artt. 2 3 32 e 38 * nellaparte in cui non prevede va limiti all effetto decadenziale delleprestazioni de quibus e per l effetto sospendeva il giudizio dilegittimitàcon sentenza n. 35 del 2023 la Corte * ha perquanto qui di interesse dichiarato l illegittimità costituzionaledell art. 3 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 * a favore dei soggetti danneggiati da complicanze ditipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusionie somministrazione di emoderivati nella parte in cui al secondoperiodo dopo le parole «conoscenza del danno» non prevede «edella sua indennizzabilità»in vista dell odierna adunanza camerale fissata ai sensi dell art.380 bis 1. c.p.c. i controricorrenti hanno depositato memoriail Collegio ha riservato il deposito della motivazione delladecisione nel termine di giorni sessanta.Considerato checon l unico motivo di ricorso il Ministero della * lamenta laviolazione e la falsa applicazione dell art. 3 comma 1 della leggen. 210 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non avevatenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era statapresentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anniprevisto dalla citata disposizione decorrente dal momento in cuigli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra la vaccinazione ed il dannoin particolare deduce il ricorrente la somministrazione delvaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 11 giornila bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione condisequilibrio e perdita delle forze dell arto inferiore e superioresinistro accompagnata da sonnolenza irritabilità ridottointeresse per il contesto e regressione del linguaggio.
Da talisintomi a seguito di ricovero e ripetuti esami era derivata la* d * di encefalopatia post vaccina come attestato daNlluam ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023scheda di dimissioni del 5 luglio 2002 versata in attiNumero di raccolta generale 30752/2023nel giugno del 2003 la Commissione per l accertamento degliD ata pubblicazione 06/11/2023stati di invalidità civile aveva accertato la totale invalidità con lamedesima diagnosi da ciò il determinarsi della definitivadecadenza in piena coerenza con quanto affermato dalla Corte* con la sentenza n. 342 del 2006 e dallagiurisprudenza di legittimità * n. 7240 del 2014il motivo va rigettatocon l ordinanza interlocutoria n. 1308 del 2022 questa Corte dilegittimità ha già disatteso l eccezione di inammissibilità delmotivo ricorso rilevato dai controricorrenti e dalla Procuragenerale sulla base della considerazione che l interpretazionedell art. 3 comma 1 l. n. 210 del 1992 propugnata dal ricorrentequalora condivisa varrebbe a privare di base normativa ilragionamento adottato dalla sentenza impugnata senza con ciòinterferire in alcun modo con l accertamento in fatto deipresupposti storici della concreta fattispecieil ricorso ha dunque superato il vaglio di ammissibilità e va decisonel meritoin punto di fatto è stato già ritenuto incontrovertibile perchépacifico tra le parti ed appurato dalla sentenza impugnata che lapiena consapevolezza del danno subito dalla minore e della suaderivazione causale dal vaccino fosse presente sin dal 5 luglio2002 mentre la domanda amministrativa fu presentata il 22giugno 2010 quando i tre anni previsti dall art. 3 comma 1 l. n.210 del 1992 erano certamente decorsialla luce dell intervento della Corte costituzionale sopra ricordatache con sentenza additiva ha dichiarato l illegittimitàcostituzionale dell art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992nella parte in cui al secondo periodo dopo le parole «conoscenzadel danno» non prevede «e della sua indennizzabilità» non vi èdubbio che nessun termine decadenziale poteva iniziare adecorrere prima della sentenza della Corte * n. 107del 2012* d * Corte * sottolineate le esigenze di solidarieNtuàm ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023sociale e di tutela della salute del singolo poste a fondamentoNumero di raccolta generale 30752/2023della disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992 ha ritenutoD ata pubblicazione 06/11/2023che la conoscenza del danno che segna il dies a quo del triennioper la presentazione della domanda amministrativa suppone che“ … il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltantodell esteriorizzazione della menomazione permanentedell integrità psico fisica e della sua riferibilità causale allavaccinazione ma anche della sua rilevanza giuridica e quindidell azionabilità del diritto all indennizzo … ”pertanto “ … l art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione delladomanda pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari aggiunta dallasentenza di illegittimità costituzionale decorra comunque dalpregresso momento di conoscenza del danno pone unalimitazione temporale che collide con la garanzia costituzionaledel diritto alla prestazione ne vanifica l esercizio e in definitivaimpedisce il completamento del “patto di solidarietà” sotteso allapronuncia additiva.
L impossibilità di presentare la domanda voltaall indennizzo dei danni da vaccinazione contro il morbillo laparotite e la rosolia in un periodo precedente alla pubblicazionedella sentenza n. 107 del 2012 così come resa evidente dallaprevisione del termine decadenziale di cui al censurato art. 3comma 1 della legge n. 210 del 1992 si pone in contrasto con irichiamati artt. 2 e 32 * … E anzi alla compressione deldiritto a ottenere l indennizzo nella fase antecedente allasentenza n. 107 del 2012 si unisce l illogica pretesa che gliinteressati rispettassero un termine per la proposizione di unadomanda relativa a un indennizzo per il quale al momento in cuiebbero conoscenza del danno non avevano alcun titolo.L effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiatida vaccinazioni impone pertanto di far decorrere il termineperentorio di tre anni per la presentazione della domanda fissatodall art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992 dal momentoin cui l avente diritto risulti aver avuto conoscenza* d * indennizzabilità del danno.
Prima di tale momento infatNtui m ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023non è possibile che il diritto venga fatto valere ai sensi delNumero di raccolta generale 30752/2023principio desumibile dall art. 2935 cod. civ. … ” Data pubblicazione 06/11/2023dall applicazione della nuova formulazione dell art. 3 comma 1della legge n. 210 del 1992 alla presente fattispecie discende conchiarezza che nessuna decadenza può essersi realizzata giacchéla domanda di riconoscimento del diritto ha preceduto il momentoin cui per effetto della sentenza della Corte * n. 107del 2012 la lesione subita è divenuta oggettivamenteindennizzabileil motivo di ricorso risulta quindi infondato e va rigettatola complessiva novità della questione posta dal motivo di ricorsorisolta attraverso l intervento della Corte *determina le condizioni per la totale compensazione tra le partidel presente giudizio di legittimitàrisulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall Avvocatura Generale dello Stato sicché nontrova applicazione il * 30 maggio 2002 n. 115 art. 13comma 1 quater.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d * c io * e ro registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Numero di raccolta generale 30752/2023* ione 06/11/2023L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO* 88/2016Composta dagli * * Magistrati * * Presidente * * * Consigliere* 12/10/2023* * * Consigliere CC* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 88 2016 proposto daMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso ope legis dall AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO presso i cui * domicilia in ROMA alla VIA DEI* 12 ricorrentecontro2023 * * * * * nella loro qualità4231 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figliaminore * * elettivamente domiciliati in ROMAVIA * * 15 presso lo studio dell avvocato* * che li rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * controricorrentiavverso la sentenza n. 432/2015 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 09/10/2015 * 444/2013udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2023 dal Consigliere * * *Rilevato checon sentenza n. 432 del 2015 la Corte d appello di Milano harigettato l impugnazione proposta dal Ministero della * neiconfronti degli odierni controricorrenti genitori e legali* d * della figlia minore avverso la sentenza di primNuom ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023grado che aveva condannato il medesimo Ministero in relazioneNumero di raccolta generale 30752/2023alla somministrazione alla bambina del vaccino trivalente antiD ata pubblicazione 06/11/2023morbillo parotite e rosolia alla corresponsione dell indennizzoprevisto dalla legge per le patologie della I categoria della tabellaA allegata al d.P.R n. 834 del 1981 a decorrere dal primo giornodel mese successivo a quello di presentazione della domandanonché ad erogare l ulteriore indennizzo previsto dalla legge n.229 del 2005 consistente in un assegno vitalizio di importo paria sei volte l importo percepito dal danneggiato ai sensi della leggen. 210 del 1992 ed all importo aggiuntivo una tantumcorrispondente al 30 % per ogni anno dell indennizzo dovuto aisensi della legge n. 210 del 1992 per il periodo compreso tra ilmanifestarsi dell evento dannoso e l ottenimento del beneficiola Corte territoriale ha rigettato il motivo d impugnazione basatosul decorso del termine triennale previsto dall art. 3 comma 1 l.n. 210 del 1992 essendo la domanda stata presentata in data 22giugno 2010 a fronte della conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra vaccinazione e danno collocabiletemporalmente alla data del 5 luglio 2002 quando i genitoriebbero conoscenza della diagnosi di encefalopatia post vaccinicaed ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva datonesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata inricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione nedeterminava l imprescrittibilità e la operatività della decadenzalimitatamente al triennio antecedente alla presentazione delladomanda conseguentemente aveva riconosciuto il diritto adecorrere dal primo giorno del mese successivo allapresentazione della domanda e cioè dal 1.7.2010avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero della* sulla base di un motivo al quale resistono concontroricorso illustrato da successiva memoria i genitori dellaminore nella loro qualitàil Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensidell art. 23 bis d.l. n 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020* d * esito della pubblica udienza del 14 dicembre 2021 quesNtuam ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria n. 1308 delNumero di raccolta generale 30752/20232022 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata laD ata pubblicazione 06/11/2023questione di legittimità costituzionale dell art. 3 comma 1 l. n.210 del 1992 per violazione degli artt. 2 3 32 e 38 * nellaparte in cui non prevede va limiti all effetto decadenziale delleprestazioni de quibus e per l effetto sospendeva il giudizio dilegittimitàcon sentenza n. 35 del 2023 la Corte * ha perquanto qui di interesse dichiarato l illegittimità costituzionaledell art. 3 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 * a favore dei soggetti danneggiati da complicanze ditipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusionie somministrazione di emoderivati nella parte in cui al secondoperiodo dopo le parole «conoscenza del danno» non prevede «edella sua indennizzabilità»in vista dell odierna adunanza camerale fissata ai sensi dell art.380 bis 1. c.p.c. i controricorrenti hanno depositato memoriail Collegio ha riservato il deposito della motivazione delladecisione nel termine di giorni sessanta.Considerato checon l unico motivo di ricorso il Ministero della * lamenta laviolazione e la falsa applicazione dell art. 3 comma 1 della leggen. 210 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non avevatenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era statapresentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anniprevisto dalla citata disposizione decorrente dal momento in cuigli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso dicausalità intercorrente tra la vaccinazione ed il dannoin particolare deduce il ricorrente la somministrazione delvaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 11 giornila bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione condisequilibrio e perdita delle forze dell arto inferiore e superioresinistro accompagnata da sonnolenza irritabilità ridottointeresse per il contesto e regressione del linguaggio.
Da talisintomi a seguito di ricovero e ripetuti esami era derivata la* d * di encefalopatia post vaccina come attestato daNlluam ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023scheda di dimissioni del 5 luglio 2002 versata in attiNumero di raccolta generale 30752/2023nel giugno del 2003 la Commissione per l accertamento degliD ata pubblicazione 06/11/2023stati di invalidità civile aveva accertato la totale invalidità con lamedesima diagnosi da ciò il determinarsi della definitivadecadenza in piena coerenza con quanto affermato dalla Corte* con la sentenza n. 342 del 2006 e dallagiurisprudenza di legittimità * n. 7240 del 2014il motivo va rigettatocon l ordinanza interlocutoria n. 1308 del 2022 questa Corte dilegittimità ha già disatteso l eccezione di inammissibilità delmotivo ricorso rilevato dai controricorrenti e dalla Procuragenerale sulla base della considerazione che l interpretazionedell art. 3 comma 1 l. n. 210 del 1992 propugnata dal ricorrentequalora condivisa varrebbe a privare di base normativa ilragionamento adottato dalla sentenza impugnata senza con ciòinterferire in alcun modo con l accertamento in fatto deipresupposti storici della concreta fattispecieil ricorso ha dunque superato il vaglio di ammissibilità e va decisonel meritoin punto di fatto è stato già ritenuto incontrovertibile perchépacifico tra le parti ed appurato dalla sentenza impugnata che lapiena consapevolezza del danno subito dalla minore e della suaderivazione causale dal vaccino fosse presente sin dal 5 luglio2002 mentre la domanda amministrativa fu presentata il 22giugno 2010 quando i tre anni previsti dall art. 3 comma 1 l. n.210 del 1992 erano certamente decorsialla luce dell intervento della Corte costituzionale sopra ricordatache con sentenza additiva ha dichiarato l illegittimitàcostituzionale dell art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992nella parte in cui al secondo periodo dopo le parole «conoscenzadel danno» non prevede «e della sua indennizzabilità» non vi èdubbio che nessun termine decadenziale poteva iniziare adecorrere prima della sentenza della Corte * n. 107del 2012* d * Corte * sottolineate le esigenze di solidarieNtuàm ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023sociale e di tutela della salute del singolo poste a fondamentoNumero di raccolta generale 30752/2023della disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992 ha ritenutoD ata pubblicazione 06/11/2023che la conoscenza del danno che segna il dies a quo del triennioper la presentazione della domanda amministrativa suppone che“ … il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltantodell esteriorizzazione della menomazione permanentedell integrità psico fisica e della sua riferibilità causale allavaccinazione ma anche della sua rilevanza giuridica e quindidell azionabilità del diritto all indennizzo … ”pertanto “ … l art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione delladomanda pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari aggiunta dallasentenza di illegittimità costituzionale decorra comunque dalpregresso momento di conoscenza del danno pone unalimitazione temporale che collide con la garanzia costituzionaledel diritto alla prestazione ne vanifica l esercizio e in definitivaimpedisce il completamento del “patto di solidarietà” sotteso allapronuncia additiva.
L impossibilità di presentare la domanda voltaall indennizzo dei danni da vaccinazione contro il morbillo laparotite e la rosolia in un periodo precedente alla pubblicazionedella sentenza n. 107 del 2012 così come resa evidente dallaprevisione del termine decadenziale di cui al censurato art. 3comma 1 della legge n. 210 del 1992 si pone in contrasto con irichiamati artt. 2 e 32 * … E anzi alla compressione deldiritto a ottenere l indennizzo nella fase antecedente allasentenza n. 107 del 2012 si unisce l illogica pretesa che gliinteressati rispettassero un termine per la proposizione di unadomanda relativa a un indennizzo per il quale al momento in cuiebbero conoscenza del danno non avevano alcun titolo.L effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiatida vaccinazioni impone pertanto di far decorrere il termineperentorio di tre anni per la presentazione della domanda fissatodall art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992 dal momentoin cui l avente diritto risulti aver avuto conoscenza* d * indennizzabilità del danno.
Prima di tale momento infatNtui m ero registro generale 88/2016Numero sezionale 4231/2023non è possibile che il diritto venga fatto valere ai sensi delNumero di raccolta generale 30752/2023principio desumibile dall art. 2935 cod. civ. … ” Data pubblicazione 06/11/2023dall applicazione della nuova formulazione dell art. 3 comma 1della legge n. 210 del 1992 alla presente fattispecie discende conchiarezza che nessuna decadenza può essersi realizzata giacchéla domanda di riconoscimento del diritto ha preceduto il momentoin cui per effetto della sentenza della Corte * n. 107del 2012 la lesione subita è divenuta oggettivamenteindennizzabileil motivo di ricorso risulta quindi infondato e va rigettatola complessiva novità della questione posta dal motivo di ricorsorisolta attraverso l intervento della Corte *determina le condizioni per la totale compensazione tra le partidel presente giudizio di legittimitàrisulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall Avvocatura Generale dello Stato sicché nontrova applicazione il * 30 maggio 2002 n. 115 art. 13comma 1 quater. *La Corte rigetta il ricorso dichiara interamente compensate trale parti le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma del *n. 196 del 2003 * 52.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre2023.Il Presidente* La Corte rigetta il ricorso dichiara interamente compensate trale parti le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma del *n. 196 del 2003 * 52.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre2023.Il Presidente* *