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Ordinanza — n. 30647/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement agreement ending the legal dispute between employee and INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30647/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement between the parties. Lorenzo Nicodemi, a former INPDAP employee, had sued INPS regarding wage deductions for estimated services, but the parties later reached a conciliation agreement covering the underlying dispute and litigation costs. The court ruled that this agreement eliminated the need for judicial protection, thereby rendering the cassation appeal unnecessary and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach a settlement agreement resolving the underlying dispute, the cessation of the subject matter of the dispute occurs, eliminating the need for judicial protection and rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement conciliazione giudiziale inadmissibilità ricorso DPR 115/2002 cessazione materia contendere giudizio di legittimità riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 8980/2018
ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1402-2020 proposto da: NICODEMI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIENI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1988/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 3426/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.1402/2020 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC Rilevato che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda, proposta in primo grado da Lorenzo Nicodemi dipendente ex Inpdap (ora INPS), che aveva riscosso compensi per perizie estimative rese in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari, volta all’accertamento dell’illegittimità dell’azione di recupero esercitata dall’istituto nei suoi confronti mediante trattenuta diretta sulla busta paga;

2. per la cassazione della sentenza Lorenzo Nicodemi ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’INPS. Considerato che:

1. rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità);

2. ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);

3. dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;

P.Q.M.

la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma de