Ordinanza — n. 30635/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha accolto le opposizioni ai decreti ingiuntivi chiesti (e ottenuti) in primo grado dai lavoratori ex Inpdap (ora INPS) per il pagamento di compensi professionali per l’espletamento di perizie immobiliari estimative svolte in favore di soggetti richiedenti la concessione di mutui ipotecari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30635/2023 — snciv · Corte di Cassazione: dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1404-2020 proposto da: ALIOTTA TOMMASO, BERTOLINO FABRIZIO, CARROZZA CLAUDIO, CASCIOLI EDMONDO, CATALDO EUGENIO, LANGELLA GENNARO, MAINENTI VITO, MEZZETTI DANILO, NICODEMI LORENZO, PAGGINI ROBERTO, PALADINO ELEONORA, PAVESE SAVERIO, PIZZUTI GIUSEPPE, SCARAMUZZA VINCENZO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIENI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -controricorrente - Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.1404/2020 Cron.
Rep. Ud.18/10/2023 CC avverso la sentenza n. 2005/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 3854/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha accolto le opposizioni ai decreti ingiuntivi chiesti (e ottenuti) in primo grado dai lavoratori ex Inpdap (ora INPS) per il pagamento di compensi professionali per l’espletamento di perizie immobiliari estimative svolte in favore di soggetti richiedenti la concessione di mutui ipotecari;
2. per la cassazione della sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sulla base di sei motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’INPS. Considerato che:
1. rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità);
2. ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);
3. dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P.Q.M.
la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a nor