Cassation court declares cessation of dispute due to settlement agreement ending need for judicial protection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the dispute following a settlement agreement filed by both parties. The workers and INPS had previously contested compensation for appraisal services and direct wage deductions, but an accord now regulates the litigation and expenses. The court ruled that this agreement removed the necessity for judicial protection, thereby terminating the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the need for judicial protection ceases, leading to the termination of proceedings and the invalidation of prior judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1401-2020 proposto da: CARROZZA CLAUDIO, BEVILACQUA ALFREDO, BRACCIANI LUCIANO, CATALDO EUGENIO, GIANZI LAURA, LANGELLA GENNARO, MAINENTI VITO, MIRTI CLAUDIO, PALADINO ELEONORA, PIRODDI LOVRAI LEANDRO, PIZZUTI GIUSEPPE, SCACCHI FABIO, SELVA MARCO, SIMONE RODOLFO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIENI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.1401/2020 Cron.
Rep. Ud.18/10/2023 CC 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1986/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 2871/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda, proposta in primo grado dai dipendenti ex Inpdap (ora INPS) in epigrafe, che avevano nel tempo riscosso compensi per perizie estimative in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari, volta all’accertamento dell’illegittimità dell’azione di recupero esercitata dall’istituto nei loro confronti mediante trattenuta diretta sulla busta paga;
2. per la cassazione della sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’INPS. Considerato che:
1. rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità);
2. ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);
3. dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;
P.Q.M.
la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a no